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Legge

L.R. Toscana 61/2004

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale ), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 61/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 15 novembre 2004, n. 61 interviene soprattutto sulla l.r. 49/1999 in materia di programmazione regionale, riscrivendone varie disposizioni e introducendo nuovi articoli. Modifica inoltre, con una disposizione oggi abrogata, la l.r. 88/1994 sulla formazione musicale e le l.r. 55/1997 e 17/1999 su pace e cooperazione internazionale. È una legge di novella, priva di disciplina autonoma applicabile oggi.

Modifiche a norme regionali su programmazione, musica, pace e cooperazione internazionale

Modifiche a varie leggi regionali in materia di programmazione, musica, pace e cooperazione internazionale

La legge regionale Toscana 15 novembre 2004, n. 61 è una legge di novella che aggiorna più discipline regionali già vigenti. L’intervento principale riguarda la l.r. 49/1999 sulla programmazione regionale; sono inoltre toccate, in modo puntuale, la normativa sul sostegno alle attività di educazione e formazione musicale, quella sulla promozione di una cultura di pace e quella sulla cooperazione e il partenariato internazionale.

Interventi sulla programmazione regionale

La parte più ampia della legge riscrive numerose disposizioni della l.r. 49/1999, incidendo su diversi profili della programmazione regionale. Il testo consolidato risultante dalle modifiche è quello vigente nella legge del 1999, come aggiornato da questo intervento, con:

  • sostituzione di più articoli esistenti;
  • inserimento di nuovi articoli, anche bis;
  • abrogazione di una disposizione della legge originaria.

Poiché il testo fornito non riporta il contenuto sostitutivo degli articoli, non è possibile ricostruire nel dettaglio la disciplina materiale introdotta; resta però chiaro che la legge del 2004 ha avuto funzione di aggiornamento organico della normativa regionale sulla programmazione.

Interventi sulla disciplina della musica e del canto corale

La legge interviene anche sulla l.r. 88/1994, relativa al sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale. Tuttavia, la disposizione di modifica richiamata nel testo risulta oggi abrogata. Di conseguenza, il suo rilievo pratico è esaurito e non produce un assetto autonomamente utile nella disciplina vigente.

Interventi sulla promozione di una cultura di pace

La legge modifica l’articolo 4 della l.r. 55/1997, che disciplina gli interventi regionali per la promozione di una cultura di pace. Anche in questo caso il testo consolidato non riporta il contenuto della nuova formulazione, ma solo il rinvio alla modifica della legge del 1997. L’effetto va quindi letto come aggiornamento della disciplina regionale esistente in materia di iniziative per la pace.

Interventi sulla cooperazione e il partenariato internazionale

La legge sostituisce l’articolo 6 della l.r. 17/1999, relativa agli interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale. Anche qui, il documento fornito non include il testo vigente dell’articolo sostituito, ma conferma che la legge del 2004 ha inciso sulla disciplina già esistente di settore.

Regime di efficacia e rilevanza attuale

La legge non contiene una disciplina autonoma di durata limitata né un regime transitorio proprio. Si tratta di un atto di modifica legislativa, utile solo in quanto ha contribuito alla stratificazione del testo consolidato delle leggi regionali menzionate. Per la parte espressamente richiamata come abrogata, e per il carattere meramente novellatorio dell’atto, l’utilità applicativa autonoma è oggi molto limitata.

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