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Legge

L.R. Toscana 64/2004

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 64/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Toscana un sistema di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali tramite repertori regionali, banca del germoplasma, rete di conservazione e coltivatori custodi. Prevede anche un contrassegno per i prodotti ottenuti da tali risorse. Le disposizioni si applicano dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali toscane di interesse agrario, zootecnico e forestale

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali toscane

La legge disciplina, per la Regione Toscana, un sistema organico di conservazione, uso e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Il provvedimento mira sia alla tutela del patrimonio genetico sia alla sua utilizzazione collettiva attraverso strumenti di repertoriazione, conservazione ex situ e in situ, rete territoriale e contrassegno dei prodotti.

Oggetto e definizioni

La Regione riconosce le razze e varietà locali come parte del patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale toscano e ne tutela il valore economico, scientifico e culturale. Sono considerate “risorse genetiche” le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni:

  • originari del territorio toscano;
  • di origine esterna ma introdotti da lungo tempo e tradizionalmente integrati nell’agricoltura e nell’allevamento toscani;
  • derivanti dalle precedenti per selezione massale;
  • originari della Toscana ma oggi scomparsi in regione e conservati altrove in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca.

Attività della Regione e programmazione degli interventi

La Giunta regionale esercita la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche sia favorendo iniziative pubbliche e private dirette a preservarle, ricostituirle, diffonderne la conoscenza e valorizzarne i prodotti, sia assumendo direttamente iniziative in materia.

Il programma degli interventi è inserito nel Piano regionale agricolo forestale (PRAF), che stabilisce:

  • attività e iniziative da attivare o incentivare;
  • criteri di accesso ai benefici;
  • misura degli incentivi;
  • modalità di attuazione.

Repertori regionali delle risorse genetiche

Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali tenuti dalla competente struttura della Giunta regionale. I repertori devono essere organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che ne garantiscano l’omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti nazionali e internazionali.

L’iscrizione delle risorse genetiche a rischio di estinzione è accompagnata da specifica annotazione.

Procedura di iscrizione ai repertori

L’iscrizione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base del parere favorevole di commissioni tecnico-scientifiche istituite dalla Giunta.

L’iscrizione può avvenire:

  • su iniziativa della struttura regionale competente;
  • su proposta dell’ente Terre regionali toscane;
  • su proposta di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.

Il regolamento attuativo disciplina le modalità e le procedure di iscrizione, nonché la composizione e il funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche.

Registro anagrafico per le specie zootecniche

Per tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.

Nel registro sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie, con indicazione degli ascendenti. Il registro è istituito e tenuto da un’associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che adotta un regolamento interno su:

  • organizzazione per la tenuta del registro;
  • modalità di gestione;
  • requisiti di iscrizione;
  • obblighi degli allevatori aderenti.

L’istituzione del registro e il relativo regolamento sono comunicati alla struttura regionale competente.

Banca regionale del germoplasma

Per garantire la tutela ex situ delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma.

La Banca:

  • svolge operazioni dirette a prevenire contaminazione, alterazione e distruzione del materiale conservato;
  • raccoglie tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori;
  • è gestita dall’ente Terre regionali toscane, che può avvalersi di soggetti pubblici o privati.

Il regolamento attuativo ne disciplina il funzionamento.

Rete di conservazione e sicurezza

È istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, gestita e coordinata dall’ente Terre regionali toscane.

Fanno parte di diritto della rete:

  • i coltivatori custodi;
  • la Banca regionale del germoplasma.

Possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati secondo il regolamento attuativo.

La rete svolge attività finalizzate a:

  • mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione;
  • conservarle ex situ e in situ;
  • incentivarne la circolazione.

Chi aderisce alla rete e presenta domanda di privativa varietale o brevettuale su una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico da essa derivante, deve darne tempestivo avviso a Terre regionali toscane.

Circolazione di materiale genetico

Tra gli aderenti alla rete è consentita, senza scopo di lucro e in ambito locale, la circolazione di una modica quantità di materiale genetico destinata al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.

Il regolamento attuativo definisce:

  • la modica quantità per ciascuna specie;
  • le modalità di circolazione del materiale genetico.

Coltivatore custode

Il coltivatore custode è il soggetto che provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.

I suoi compiti principali sono:

  • mettere in sicurezza la risorsa genetica, proteggendola da contaminazione, alterazione o distruzione;
  • diffondere la conoscenza e la coltivazione delle risorse di cui è custode;
  • effettuare il rinnovo dei semi delle specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.

L’incarico è conferito tramite iscrizione in un apposito elenco tenuto da Terre regionali toscane. Nella scelta sono favoriti:

  • i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane;
  • i soggetti che abbiano contribuito alla loro riscoperta.

La riproduzione deve avvenire presso le zone originarie di prelievo o i luoghi tradizionali di coltivazione. In caso di necessità e urgenza, Terre regionali toscane può disporre la immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione per fini di pubblico interesse.

Il regolamento disciplina iscrizione all’elenco, requisiti per l’incarico e possibili rimborsi spese.

Contrassegno regionale sui prodotti

Per favorire la conoscenza dei prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.

L’uso è facoltativo ed è concesso dalla struttura regionale competente ad aziende agricole che:

  • producono e trasformano direttamente in azienda;
  • operano secondo il metodo biologico oppure secondo la produzione integrata.

Per ottenere il contrassegno l’azienda deve presentare una certificazione idonea rilasciata da un organismo di controllo autorizzato, attestante la conformità del prodotto alle condizioni di legge.

Il regolamento attuativo disciplina contenuto, caratteristiche grafiche, modalità di ottenimento e impiego del contrassegno.

Regolamento di attuazione e decorrenza

La legge prevede un regolamento di attuazione, approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le disposizioni della legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.

Finanziamento, monitoraggio e relazione annuale

La legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, tramite il PRAF.

A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale trasmette entro il primo semestre di ogni anno una relazione consuntiva alla commissione consiliare competente, con particolare riferimento a:

  • iniziative pubbliche e private di tutela e valorizzazione;
  • iniziative dirette della Regione;
  • istituzione e funzionamento della Banca del germoplasma;
  • realizzazione della rete di conservazione e sicurezza;
  • gestione dei repertori e standard di confrontabilità;
  • sviluppo del rilancio produttivo e della commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro nazionale, con dati sui contrassegni richiesti e concessi.

Abrogazione della disciplina previgente

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione è abrogata la legge regionale 16 luglio 1997, n. 50, relativa alla tutela delle risorse genetiche autoctone.

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