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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13003/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avviso di accertamento relativo al 2005 per maggior reddito derivante dalla partecipazione nella società di persone "Edilizia Ponti 36"; il contribuente impugna l'avviso contestando in particolare il reddito di partecipazione. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso; la CTR ha invece rigettato l'appello ritenendo che l'accertamento nei confronti della società fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione e che, perciò, il reddito imputato al socio fosse consequenziale e non contestabile dal singolo socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la controversia concerneva la posizione della società e dei soci in modo inscindibile (litisconsorzio necessario), con conseguente nullità del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti. Ha cassato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta affinché rinnovi il giudizio nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari, disponendo altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Base normativa richiamata per i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di applicazione/interpretazione di norme processuali).

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Rilevato dal ricorrente in relazione all'obbligo del giudice di esaminare le eccezioni di merito; la Corte ha comunque deciso sul profilo del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza (insufficiente esposizione delle ragioni); la Corte ha ritenuto pregiudiziale la questione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Norma del TUIR richiamata nella doglianza relativa al reddito di partecipazione contestato; utilizzata nel contesto della questione di merito sulla imputazione del reddito ai soci.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 1

    Richiamato per affermare che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci, configurando il litisconsorzio necessario originario.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio, la cui violazione determina la nullità del processo.

  • art. 111 Cost., comma 2

    Richiamato come presidio costituzionale del diritto al giusto processo e al contraddittorio, viola se manca la partecipazione dei litisconsorti necessari.

  • artt. 156 e 159 c.p.c.

    Richiamati per l'effetto della mancata integrazione del contraddittorio: nullità delle attività processuali conseguenti e regresso del processo in primo grado.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 14815/2008 (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società su un avviso che incide sulla posizione comune comporta litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo questioni personali.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda una società di persone e il reddito attribuito ai soci, il giudizio è normalmente caratterizzato da litisconsorzio necessario: società e tutti i soci devono essere parte del processo.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità del giudizio e la rimessione della causa al primo grado affinché il contraddittorio venga integrato.
  • La mancanza di notifica dell'avviso a tutti i soggetti non impedisce l'introduzione del giudizio da parte di uno di essi, ma può incidere sulla successiva esecutività/riscossione nei confronti dei non notificati.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la nullità per violazione del contraddittorio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
  • In presenza di questioni di merito relative alla determinazione del reddito di partecipazione, tali questioni devono essere decise in un giudizio che comprenda tutti i litisconsorti; altrimenti la decisione è invalida.
  • Per evitare il rischio di nullità e di ripetizione del processo, sia il contribuente sia l'amministrazione finanziaria devono curare la completa composizione delle parti (notifiche e partecipazione di tutti i soci interessati) prima della definizione del giudizio.

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