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Legge

L.R. Basilicata 23/2006

ADEGUAMENTO STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA "ALTO BRADANO"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 23/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 23/2006 approva il nuovo statuto della Comunità Montana “Alto Bradano” e abroga la previgente l.r. n. 9/1995. Lo statuto disciplina organizzazione, funzioni, organi, finanza, partecipazione e norme transitorie dell’ente montano; gli effetti statutari decorrono dopo 30 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

Adeguamento dello statuto della Comunità Montana Alto Bradano

Adeguamento dello statuto della Comunità Montana Alto Bradano

La legge regionale approva lo statuto della Comunità Montana “Alto Bradano”, ente pubblico autonomo della Regione Basilicata, e ne disciplina l’assetto istituzionale, organizzativo, finanziario e partecipativo. Con il provvedimento viene anche abrogata la precedente legge regionale n. 9 del 1995.

Ambito, natura e territorio

La Comunità Montana è configurata come unione di comuni montani e parzialmente montani, finalizzata alla valorizzazione della zona montana e all’esercizio di funzioni proprie, delegate e associate. Ne fanno parte i Comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo e Tolve. Il territorio coincide con quello dei comuni aderenti, si colloca a nord del fiume Bradano e ha estensione pari a 750,27 kmq; la sede è in Acerenza.

Principi generali, autonomia e finalità

Lo statuto richiama i principi di sussidiarietà, partenariato, pluralità, solidarietà, democrazia, efficienza, economicità, efficacia e pubblicità. L’ente tutela la partecipazione dei cittadini singoli e associati e opera nell’ambito dell’autonomia statutaria riconosciuta dalle leggi statali e regionali.

Le finalità principali riguardano:

  • promozione del progresso civile, culturale ed economico delle comunità locali;
  • tutela e valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico, linguistico e culturale;
  • sviluppo armonico del territorio e delle attività economiche;
  • difesa del suolo, del patrimonio forestale e delle zone agricole;
  • sviluppo locale integrato tramite concertazione e programmazione negoziata;
  • sostegno al volontariato, all’associazionismo e alla formazione/orientamento per il lavoro.

Funzioni e strumenti operativi

La Comunità Montana esercita funzioni attribuite o delegate dalla legge e dagli enti locali, realizza gli interventi speciali per la montagna e può operare anche in forma associata con altri comuni o comunità montane.

Tra gli strumenti operativi figurano:

  • il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
  • i programmi annuali operativi;
  • i progetti speciali integrati;
  • gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla normativa vigente;
  • convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati per servizi e lavori, soprattutto in materia ambientale, forestale e idrogeologica.

Organizzazione degli organi elettivi

Gli organi della Comunità Montana sono Consiglio Comunitario, Conferenza dei Sindaci, Giunta e Presidente. Essi costituiscono il governo dell’ente e svolgono funzioni di indirizzo, programmazione, informazione e controllo. Ai consiglieri spettano indennità e rimborsi nei limiti di legge; è inoltre prevista assistenza processuale per fatti compiuti nell’esercizio delle funzioni, salvo conflitto di interessi o condanna per dolo/colpa grave.

Consiglio Comunitario

Il Consiglio è composto da tre rappresentanti per ciascun comune membro, con un seggio riservato alla minoranza ove presente. I consiglieri sono eletti dai consigli comunali con voto limitato e separato. La nomina diventa efficace con l’acquisizione agli atti della Comunità Montana e la prima seduta va convocata entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina.

Il Consiglio dura quanto previsto per gli enti locali, decade in caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei consigli comunali membri o di dimissioni/decadenza della maggioranza dei propri componenti. In caso di rinnovo comunale, i rappresentanti vanno nominati entro 30 giorni dall’insediamento dei consigli comunali. Il Consiglio decaduto continua ad operare solo per gli atti urgenti e improrogabili fino al nuovo insediamento.

Sono disciplinate ineleggibilità, incompatibilità, convalida, decadenza e sostituzione dei consiglieri. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta decadenza, previa contestazione e possibilità di giustificazioni entro 10 giorni. La sostituzione è effettuata dai consigli comunali interessati entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e approva gli atti fondamentali previsti dalla legge. Il suo funzionamento è disciplinato da regolamento. Non sono delegabili le deliberazioni di competenza consiliare, salvo le variazioni di bilancio da ratificare entro 60 giorni. Può esprimere indirizzi anche con risoluzioni e ordini del giorno, che diventano vincolanti se approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sono previsti gruppi consiliari, commissioni permanenti, commissioni speciali e di controllo, con presidenza delle commissioni di garanzia attribuita a consiglieri di opposizione. Il Consiglio nomina anche i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni.

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è istituita per favorire gestione associata e partecipazione dei comuni alle scelte strategiche. È presieduta dal Presidente della Comunità Montana, si riunisce ordinariamente con cadenza periodica o straordinariamente su iniziativa del Presidente o di almeno due sindaci, e rappresenta la sede di coordinamento politico tra i comuni.

Deve essere sentita sulle proposte da sottoporre al Consiglio e alla Giunta in materia di servizi delegati e relativi regolamenti, nonché di piani di sviluppo e programmazione.

Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di sei assessori. Il Consiglio elegge Presidente e Giunta con unica votazione, nella prima seduta successiva alla convalida, sulla base di un documento politico-programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta; se la maggioranza non si raggiunge, si svolgono tre ulteriori votazioni entro 60 giorni, in sedute distinte, dopo di che, in caso di esito negativo, il Consiglio è sciolto secondo legge.

Il Consiglio approva il programma di mandato entro la seduta di approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo all’insediamento del Presidente.

La Giunta resta in carica per la durata del Consiglio che l’ha eletta, e continua in prorogatio fino alla nomina dei successori. È prevista una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, votata per appello nominale a maggioranza assoluta e discussa non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla presentazione. La mozione deve indicare nuove linee programmatiche, nuovo Presidente e nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente diventano efficaci dopo 20 giorni; le dimissioni degli assessori sono immediatamente efficaci e irrevocabili. La decadenza dell’intera Giunta si verifica in caso di dimissioni o cessazione del Presidente o di oltre la metà dei componenti. La sostituzione dei componenti avviene con deliberazione del Consiglio su proposta del Presidente.

La Giunta adotta gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio o ad altri organi e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e sull’attività amministrativa.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’ente, coordina l’attività politico-amministrativa, presiede e convoca Giunta e Consiglio, firma gli atti non riservati ad altri, impartisce direttive politiche e amministrative, promuove verifiche sugli uffici, conclude accordi, stipula accordi di programma e provvede alle nomine spettanti al Consiglio in caso di inerzia.

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Organizzazione amministrativa e personale

L’organizzazione degli uffici e dei servizi si ispira a buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficacia ed efficienza, con separazione tra funzione politica e gestione amministrativa. La Giunta adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio.

La dotazione organica è stabilita e aggiornata dalla Giunta secondo le necessità dell’ente. Il personale è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni per reclutamento, incarichi, disciplina, mobilità e organizzazione. L’ente promuove formazione, aggiornamento e tutela dei diritti sindacali.

Il Segretario generale è l’organo di vertice dell’organizzazione: coordina i dirigenti, adotta atti di gestione del personale, cura l’organizzazione degli uffici, roga atti e contratti, autentica le sottoscrizioni, assiste giuridico-amministrativamente gli organi, partecipa a Consiglio e Giunta e svolge ulteriori compiti di legge. È possibile prevedere un direttore generale nei limiti stabiliti dalla legge.

Ordinamento finanziario e contabile

La Comunità Montana ha autonomia finanziaria e dispone di risorse proprie e trasferite. Le entrate derivano da trasferimenti statali, regionali e comunitari, quote associative dei comuni, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti per investimenti o funzioni delegate, entrate patrimoniali e ricorso al credito secondo la normativa sugli enti locali.

L’ente dispone di un patrimonio proprio; i beni non strumentali possono essere concessi in locazione o con altre forme consentite dalla legge.

Il regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio, disciplina organizzazione del servizio finanziario, pareri contabili, copertura delle spese, segnalazioni obbligatorie in caso di squilibri di bilancio, rapporti con organismi partecipati, servizio di economato e consolidamento dei risultati delle gestioni riconducibili all’ente.

È previsto un organo di revisione dei conti, eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, in carica per tre anni e rieleggibile una sola volta. Il Consiglio può scegliere tra revisore unico o terna; in caso di terna, un componente è indicato dalle minoranze. Il revisore ha accesso agli atti e diritto alla collaborazione del personale. È anche previsto un servizio di tesoreria, affidato secondo il regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione deve consentire verifiche almeno trimestrali su congruità delle risultanze, costi, efficacia, efficienza e scostamenti fra obiettivi e risultati.

Partecipazione, informazione e accesso

Lo statuto valorizza la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali e prevede forme di consultazione dei comuni, degli enti e delle componenti economiche e sociali del territorio.

Sono disciplinati:

  • l’albo pretorio presso la sede dell’ente per la pubblicazione degli atti;
  • l’informazione sulla organizzazione, sull’attività e sullo stato dei procedimenti;
  • il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitabile solo nei casi previsti dalla normativa;
  • i criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e benefici economici;
  • le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo;
  • istanze, petizioni e proposte dei cittadini, con soglie minime di 100 cittadini per petizioni e proposte;
  • le consultazioni popolari, non vincolanti, con obbligo di motivare l’eventuale mancato recepimento.

È inoltre promossa, d’intesa con i comuni, la costituzione del difensore civico comprensoriale, con funzioni di tutela dei cittadini contro disfunzioni e abusi dell’amministrazione.

Disposizioni finali, approvazione e regime transitorio

Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati; se tale maggioranza non è raggiunta, si procede a una seconda votazione entro 30 giorni, con approvazione a maggioranza assoluta. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale e affisso all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi; entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua affissione. La stessa disciplina si applica alle modifiche statutarie.

I regolamenti attuativi previsti dallo statuto devono essere adottati entro un anno dall’entrata in vigore, salvo termini diversi di legge. Fino ad allora restano vigenti le norme precedenti compatibili con la legge e con lo statuto.

Effetti temporali e attualità dell’atto

L’atto è del 2006 e disciplina uno statuto di ente montano locale; pur contenendo norme organizzative e finanziarie, si riferisce a un assetto istituzionale specifico della Comunità Montana “Alto Bradano”. È quindi un testo oggi di utilità soprattutto storica o ricostruttiva, e non presenta limiti temporali puntuali per singole misure se non quelli relativi all’entrata in vigore dello statuto e all’adozione dei regolamenti attuativi.

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