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Legge

L.R. Basilicata 22/2006

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI FINANZIARIA DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 22/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Basilicata prevede, per imprenditori agricoli professionali e società agricole colpite da calamità naturali eccezionali, finanziamenti agrari di soccorso per consolidare passività e rinegoziare mutui, con contributo sugli interessi fino al 50%. Gli aiuti riguardano debiti e rate scaduti e non pagati entro il 30 giugno 2006; l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Interventi urgenti per il consolidamento di passività delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali

Interventi urgenti per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali

La legge della Regione Basilicata istituisce un regime di aiuti straordinari per fronteggiare la crisi finanziaria delle aziende agricole colpite da calamità naturali eccezionali. La disciplina è rivolta al consolidamento di passività agrarie e alla rinegoziazione di mutui già in essere, con efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari e criteri di priorità

I destinatari degli interventi sono gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e le società agricole, come definiti dal decreto legislativo n. 99/1999.

I benefici previsti per i finanziamenti e le agevolazioni sono riconosciuti con priorità:

  • agli imprenditori agricoli di età non superiore a 40 anni, subentrati nella conduzione dell’impresa agricola come capo-azienda dal 2000 in poi;
  • alle società di capitali costituite prima della stipula del finanziamento e subentrate nella conduzione dell’azienda al posto di imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. o di società di persone.

Presupposti per l’accesso agli aiuti

Gli aiuti sono riservati a soggetti che, direttamente o tramite i precedenti conduttori, abbiano già avuto titolo ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di calamità e crisi in agricoltura richiamata dalla legge regionale. In più, l’azienda deve essere stata colpita per almeno due annate agrarie, anche non consecutive, da calamità naturali dichiarate eccezionali con decreto ministeriale, a partire dall’anno 2000.

Tipologia di intervento finanziario

L’intervento consiste nella concessione di finanziamenti agrari di soccorso per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario poste in essere entro il 30 giugno 2006 e non pagate.

Sono ripianabili anche:

  • rate di miglioramento dell’azienda agricola;
  • rate di esercizio dell’azienda agricola;
  • operazioni finalizzate al recupero della capacità produttiva o reddituale dell’azienda, purché scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2006;
  • spese di costituzione delle società di capitali, ammesse anch’esse al consolidamento.

Contributo sugli interessi e rinegoziazione

I finanziamenti sono assistiti da un concorso sugli interessi fino al 50% del tasso di riferimento per le operazioni superiori a 18 mesi vigente alla data di stipula del mutuo.

È ammessa la rinegoziazione dei mutui in essere. In tal caso, il capitale residuo derivante dall’estinzione anticipata, decurtato del concorso sugli interessi residui attualizzati, costituisce il capitale da rinegoziare. Per i mutui rinegoziati non sono ammessi ulteriori benefici o agevolazioni.

Modalità di concessione dei finanziamenti

I finanziamenti devono avere durata minima di cinque anni e possono essere stipulati con banche iscritte all’albo previsto dal testo unico bancario, purché eroghino credito agrario e sottoscrivano un protocollo d’intesa con la Regione Basilicata.

Il protocollo deve impegnare le banche a:

  • erogare i finanziamenti entro sei mesi dalla pubblicazione della legge;
  • rendicontarli entro i tre mesi successivi.

In attesa del protocollo, si applica la convenzione già stipulata tra la Regione e gli istituti bancari per operazioni aventi finalità analoghe.

Il concorso sugli interessi può essere corrisposto in forma attualizzata e il tasso a carico dell’imprenditore agricolo non può essere inferiore all’1%.

Strumenti di garanzia

Per ottenere i benefici previsti, i soggetti interessati possono avvalersi dei Consorzi Fidi di garanzia agricola operanti in Basilicata.

Copertura finanziaria

Per il solo anno 2006 gli oneri sono quantificati in 100.000 euro e sono coperti mediante prelievo dal Fondo speciale per le spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali successivi all’approvazione del bilancio.

La Giunta regionale è autorizzata a:

  • istituire il capitolo di bilancio nell’ambito dell’UPB indicata dalla legge;
  • apportare le conseguenti variazioni di competenza e di cassa per l’esercizio 2006.

Per gli esercizi successivi al 2006, la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio.

Regime di efficacia e autorizzazione europea

Il regime di aiuti è soggetto a notifica alla Commissione europea. Nessuna disposizione può essere eseguita prima dell’adozione della decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione stessa.

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