L.R. Basilicata 24/2006
ADEGUAMENTO STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA "CAMASTRA ALTO SAURO"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 9 agosto 2006, n. 24 approva il nuovo statuto della Comunità Montana “Camastra Alto Sauro” e abroga la previgente l.r. n. 44/1996. Lo statuto disciplina organi, funzioni, organizzazione, finanza e partecipazione popolare della Comunità Montana, con applicazione territoriale nei comuni indicati e validità a partire dall’entrata in vigore dello statuto approvato.
Adeguamento dello statuto della Comunità Montana Camastra Alto Sauro
Adeguamento dello statuto della Comunità Montana “Camastra Alto Sauro”
La legge regionale della Basilicata approva il testo statutario della Comunità Montana “Camastra Alto Sauro”, ente locale operante nel territorio dei comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Guardia Perticara e Laurenzana. Il provvedimento definisce la disciplina istituzionale, organizzativa, finanziaria e partecipativa dell’ente e abroga la precedente legge regionale n. 44 del 1996.
Oggetto e ambito territoriale
La Comunità Montana è costituita tra i comuni indicati e opera come ente locale dotato di autonomia statutaria nei limiti delle leggi statali e regionali. La sua finalità è la valorizzazione del territorio montano, il riequilibrio e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, anche mediante l’esercizio associato di funzioni comunali e l’attuazione di interventi speciali per la montagna.
Principi generali, cooperazione e programmazione
Lo statuto afferma il principio di sussidiarietà e la collaborazione con comuni, altre comunità montane, Regione, Provincia e Stato. L’azione amministrativa deve seguire la programmazione pluriennale, annuale e per progetti, con criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, concertazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di articolare il territorio in fasce altimetriche e di marginalità socio-economica per graduare gli interventi.
Organi dell’ente e sistema istituzionale
Gli organi della Comunità Montana sono il Consiglio Comunitario, la Giunta Comunitaria e il Presidente. Lo statuto disciplina anche il Presidente del Consiglio Comunitario, le commissioni consiliari, le commissioni di controllo e garanzia e la Commissione pari opportunità, oltre alle regole di funzionamento degli organi e alle garanzie per le minoranze.
Consiglio Comunitario: composizione, nomina e funzioni
Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni membri: tre per ciascun comune, due espressione della maggioranza e uno delle minoranze, eletti dai consigli comunali con voto limitato e separato tra maggioranza e minoranza. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e può adottare solo gli atti fondamentali previsti dalla legge; non sono ammesse deleghe, salvo le variazioni di bilancio da ratificare entro sessanta giorni.
Convocazione, sedute e pubblicità del Consiglio
La prima seduta è convocata dal Presidente uscente entro dieci giorni dal ricevimento delle designazioni di almeno quattro comuni che hanno rinnovato i consigli. Il Consiglio si riunisce di regola su convocazione del Presidente del Consiglio o del Presidente della Comunità Montana in mancanza di elezione, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Presidente della Comunità Montana nei casi previsti. Le deliberazioni sono pubblicate all’albo per quindici giorni.
Decadenza, sostituzione e incompatibilità dei consiglieri
Si applicano le norme vigenti su ineleggibilità e incompatibilità per consiglieri comunali e provinciali. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La sostituzione dei consiglieri spetta ai consigli comunali interessati entro trenta giorni dalla comunicazione.
Giunta Comunitaria: composizione, nomina e durata
La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di sei assessori. Il Consiglio elegge Presidente, Vice Presidente e assessori nella prima adunanza sulla base di un documento politico-programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti. L’elezione richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; in mancanza si effettuano tre votazioni successive entro sessanta giorni, pena lo scioglimento del Consiglio.
Rapporti fiduciari, dimissioni e sostituzioni della Giunta
Il Presidente e la Giunta restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti e proseguono fino alla nomina dei successori. È prevista una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e approvata a maggioranza assoluta; la sua approvazione comporta la cessazione dell’esecutivo e la proclamazione del nuovo. Dimissioni, revoche e decadenze sono disciplinate con termini specifici, compresa la nomina dei sostituti da parte del Consiglio.
Competenze del Presidente e del Presidente del Consiglio
Il Presidente rappresenta l’ente, sovrintende agli uffici e ai servizi, convoca e presiede la Giunta, può convocare o richiedere la convocazione del Consiglio, nomina i responsabili dei servizi, conferisce incarichi esterni, propone la sostituzione degli assessori e cura la rappresentanza in giudizio. Il Presidente del Consiglio, se eletto, convoca e presiede il Consiglio.
Organizzazione amministrativa, personale e segretario
Lo statuto prevede la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. I dirigenti e responsabili dei servizi curano la gestione e riferiscono annualmente alla Giunta. Il Segretario Generale è figura apicale della tecnostruttura, assunto per pubblico concorso con specifici requisiti; sono disciplinate anche supplenza, reggenza e funzioni ulteriori. I responsabili dei servizi sono nominati dal Presidente e sono previste regole per incarichi dirigenziali, alta specializzazione e collaborazioni esterne.
Finanza, tesoreria e controllo contabile
La Comunità Montana ha autonomia finanziaria e il Consiglio determina l’entità del contributo annuale dei comuni membri. È istituito un servizio di tesoreria e il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio per tre anni, rinnovabile una sola volta. Lo statuto disciplina anche il controllo interno, la gestione dei beni comunitari e i principi di bilancio e rendicontazione.
Partecipazione popolare, trasparenza e consultazioni
Sono previsti accesso agli atti, pubblicità, URP, albo pretorio, istanze, petizioni e proposte dei cittadini, oltre a consultazioni popolari e istituzionali. Le consultazioni non sono vincolanti, ma l’organo competente deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni ricevute.
Norme finali e transitorie
Lo statuto entra in vigore secondo le procedure di legge; in sede di prima approvazione occorrono l’approvazione del Consiglio della Comunità Montana e quella con legge regionale. I regolamenti attuativi devono essere adottati entro un anno, salvo termini diversi previsti dalla legge. Fino ad allora restano efficaci le norme compatibili già vigenti.
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