Circolare numero 82 del 13-5-2004
SOMMARIO: si forniscono le istruzioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto dei periodi di corso legale di laurea e di studi universitari presentate dagli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli iscritti alla Gestione separata possono riscattare i corsi universitari ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997, senza termini di presentazione e con regole specifiche su requisiti, periodi riscattabili, documentazione, calcolo dell’onere, pagamento e accredito. Per la Gestione separata il riscatto riguarda solo periodi successivi al 31 marzo 1996 e l’onere è calcolato con l’aliquota IVS vigente alla data della domanda, applicata sulla media dei compensi degli ultimi 12 mesi, con eventuale adeguamento al minimale. La circolare disciplina inoltre rateazione, decadenza, effetti pensionistici e scritture contabili.
Riscatto dei corsi universitari per gli iscritti alla Gestione separata
Riscatto dei corsi universitari nella Gestione separata
La circolare disciplina l’applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 agli iscritti alla Gestione separata, chiarendo le condizioni per il riscatto dei corsi universitari, i limiti oggettivi e temporali, le modalità di calcolo dell’onere e gli effetti previdenziali e contabili dell’operazione. Il documento ribadisce che la facoltà di riscatto è esercitabile senza un termine di presentazione predeterminato, ma nel rispetto di precisi requisiti soggettivi e documentali.
Ambito di applicazione e decorrenza delle domande
La normativa citata estende agli iscritti alla Gestione separata la possibilità di riscattare i corsi universitari. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto devono considerarsi presentate il 12 luglio 1997. La circolare precisa inoltre che, ai fini dell’accesso al riscatto, non rileva che il corso sia stato frequentato in un’epoca antecedente a tale data, salvo il limite specifico previsto per la Gestione separata.
Requisiti soggettivi e condizioni di accesso
La facoltà di riscatto può essere esercitata sia dall’assicurato sia dai superstiti; in quest’ultimo caso l’onere va determinato con riferimento alla data del decesso. Per accedere al riscatto devono ricorrere le seguenti condizioni:
- il corso universitario deve essere stato effettivamente concluso con il conseguimento del relativo titolo;
- l’interessato deve essere titolare di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui richiede il riscatto;
- i periodi da riscattare devono essere privi di copertura contributiva, non solo nella gestione prescelta ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma.
Se il richiedente è iscritto a più regimi previdenziali, può scegliere in quale esercitare la facoltà. Non è comunque ammesso il riscatto per periodi già riscattati in altro ordinamento pensionistico obbligatorio.
Periodi e corsi riscattabili
Sono riscattabili i corsi di studio universitario previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro la durata legale del corso. La circolare richiama espressamente i seguenti titoli:
- diploma universitario o cosiddetta laurea breve, di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- diploma di laurea, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
- diploma di specializzazione, successivo alla laurea, di durata non inferiore a due anni;
- dottorato di ricerca, di durata variabile secondo specifiche disposizioni di legge.
È ammesso il riscatto anche di due o più corsi tra quelli indicati, purché sia stato conseguito il relativo titolo. La circolare ricorda che tra i periodi di studio universitario rientrano anche la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.
Per la Gestione separata vale però un limite specifico: sono riscattabili soltanto i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996. Se il corso ricade in parte prima e in parte dopo tale data, può essere riscattata nella Gestione separata solo la porzione successiva al 31 marzo 1996; la parte anteriore può eventualmente essere riscattata in altra gestione, se sussistono in entrambe le gestioni i requisiti contributivi minimi richiesti.
Documentazione e istruttoria della domanda
La domanda deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dall’università competente, dalla quale risultino titolo conseguito, data del conseguimento, durata legale del corso e collocazione temporale del periodo. In alternativa, l’interessato può fornire tali dati con autocertificazione.
Per agevolare l’istruttoria è previsto uno specifico modulo di domanda, da compilare integralmente. Se la domanda è formulata in modo incompleto o non contiene le informazioni necessarie, la sede richiede all’interessato, entro 60 giorni, la relativa autocertificazione o la documentazione mancante. In mancanza di produzione nel termine, la domanda viene respinta, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza. Quando i dati sono forniti dall’assicurato, la sede deve comunque acquisire dall’università una conferma prima di determinare l’onere di riscatto.
Calcolo dell’onere di riscatto
La circolare richiama i criteri dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997 e precisa che, per la Gestione separata, l’onere va determinato secondo il sistema contributivo, applicando l’aliquota IVS vigente alla data della domanda.
Gli elementi di calcolo sono:
- il valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione antecedenti la domanda, oppure del minor periodo se l’anzianità è inferiore a 12 mesi;
- il numero di mesi oggetto del riscatto;
- l’aliquota contributiva IVS vigente alla data della domanda.
Le aliquote IVS indicate sono:
- 10,00% dal 12/7/1997 al 31/12/1997;
- 11,50% dal 1/1/1998 al 31/12/1999;
- 12,50% dal 1/1/2000 al 31/12/2001;
- 13,50% dal 1/1/2002 al 31/12/2003;
- 17,30% dal 1/1/2004 al 31/12/2004.
Se il valore medio mensile imponibile è inferiore al minimale mensile vigente nella Gestione commercianti nell’anno della domanda, il calcolo deve essere effettuato assumendo tale minimale. La circolare richiama anche la tabella dei minimali e massimali di reddito utile per determinare il periodo contributivo riconoscibile.
È riportato un esempio numerico in cui, per una domanda presentata il 14 febbraio 2003, l’onere viene calcolato utilizzando il minimale dell’anno di domanda e l’aliquota IVS del 13,50%, con esito pari a 5.240,60 euro per 37 mesi riscattati.
Criteri per l’individuazione dei 12 mesi di riferimento
Ai fini dell’individuazione dei 12 mesi meno remoti utili per determinare la base imponibile, la circolare precisa che vanno esclusi:
- i periodi coperti da contribuzione volontaria;
- i periodi già coperti mediante riscatto.
La contribuzione annua viene accreditata per tutti i mesi dell’anno solare solo se l’importo annuo versato è almeno pari a quello ottenuto applicando al minimale di reddito della Gestione commercianti l’aliquota percentuale prevista per la Gestione separata in relazione alla posizione del soggetto. Se il versamento annuo è inferiore, vengono accreditati solo i mesi proporzionali alle somme effettivamente versate, con arrotondamento per difetto.
Pagamento dell’onere, rateazione e decadenza
Poiché il regolamento della Gestione separata non aveva originariamente previsto modalità di pagamento degli oneri di riscatto, la circolare estende a questa fattispecie le regole già applicate nell’ordinamento generale e richiamate dalla disciplina dei riscatti previsti dall’articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999.
Il pagamento può avvenire anche in forma rateale, fino a un massimo di 60 rate mensili, con importo minimo non inferiore a 26 euro e con applicazione degli interessi al tasso legale. Il versamento deve essere effettuato nei termini stabiliti dall’Istituto, pena la decadenza, e in ogni caso l’intero debito deve essere estinto prima del pensionamento. Se il pensionamento interviene durante la rateazione, il riscatto si perfeziona solo con il pagamento del debito residuo.
Il ritardo nel pagamento dell’intero importo o della prima rata comporta la decadenza della domanda. Le somme versate in ritardo devono essere rimborsate senza rivalutazione né interessi, salvo che l’interessato chieda di considerare la data del versamento come nuova domanda di riscatto, con conseguente rideterminazione dell’onere. L’interruzione della rateazione comporta invece il riconoscimento di un periodo ridotto, proporzionato alla quota capitale già versata.
Accredito del periodo riscattato ed effetti sulla pensione
Il periodo riscattato viene accreditato sulla posizione assicurativa per anni solari e con periodicità mensile, attribuendo un valore di copertura proporzionato alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere e alla durata del periodo riconosciuto.
Tale accredito è utile a:
- perfezionare il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva richiesto per il diritto alla pensione nella Gestione separata;
- determinare il montante individuale contributivo ai fini del calcolo della pensione.
Non è invece utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità massima pensionabile di 40 anni che consente il pensionamento prima del compimento del 57° anno di età. Per il montante contributivo relativo ai periodi riscattati si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda; la contribuzione così determinata è poi rivalutata annualmente al 31 dicembre, con capitalizzazione composta e con effetto dalla data della domanda, escluso l’anno in cui la domanda è stata presentata.
Istruzioni contabili
Le somme relative ai riscatti vengono imputate automaticamente al conto PAR 22/173 in avere, in contropartita del conto GPA 54/061 in dare, al quale devono essere registrate le riscossioni. Nei casi di rateazione, la quota interessi è imputata al conto PAR 24/010. Gli eventuali rimborsi di somme versate per decadenza della domanda sono imputati al conto PAR 34/104, di nuova istituzione.
Punti principali
Estensione del riscatto alla Gestione separata
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 estende agli iscritti alla Gestione separata la facoltà di riscattare i corsi universitari. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto devono intendersi presentate il 12 luglio 1997.
Requisiti e soggetti legittimati
Non sono previsti termini per presentare la domanda, essendo la scelta rimessa all’interessato. Il riscatto è ammesso per periodi di corso legale privi di copertura contributiva in qualunque regime previdenziale richiamato dalla norma, purché il richiedente sia titolare di posizione assicurativa e di almeno un contributo obbligatorio nella gestione in cui chiede il riscatto. È richiesto anche il conseguimento del titolo universitario. La facoltà spetta sia all’assicurato sia ai superstiti.
Periodi riscattabili e limiti nella Gestione separata
Sono riscattabili i corsi indicati dall’art. 1 della legge n. 341/1990, entro la durata legale, anche in relazione a più titoli. Nella Gestione separata possono però essere riscattati solo periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996. Se il corso è in parte precedente e in parte successivo a tale data, il riscatto riguarda nella Gestione separata solo la parte successiva, mentre la parte anteriore può essere valutata in un’altra gestione, se ne ricorrono i requisiti.
Documentazione e modalità di domanda
La domanda deve essere accompagnata da certificazione universitaria o autocertificazione contenente titolo conseguito, data del conseguimento, durata legale del corso e collocazione temporale. È previsto un modulo specifico di domanda, da compilare integralmente; se mancano dati essenziali, la sede richiede integrazioni entro 60 giorni, altrimenti respinge la domanda. Prima della determinazione dell’onere, la sede acquisisce conferma dei dati presso l’università.
Criteri di calcolo dell’onere
L’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva IVS vigente alla data della domanda al valore medio mensile dei compensi degli ultimi 12 mesi di contribuzione, moltiplicato per i mesi da riscattare. Se il valore medio è inferiore al minimale mensile della Gestione commercianti dell’anno di domanda, si applica quest’ultimo. Sono riportate aliquote IVS differenziate per periodi di domanda dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 2004.
Pagamento, rateazione e decadenza
Il pagamento può avvenire anche ratealmente fino a 60 rate mensili, con importo minimo non inferiore a 26 euro e maggiorazione di interessi al tasso legale. Il versamento deve avvenire nei termini fissati dall’Istituto e comunque prima del pensionamento; il ritardo nel pagamento integrale o della prima rata comporta decadenza. Le somme versate in ritardo sono rimborsate, salvo richiesta di considerarle come nuova domanda con rideterminazione dell’onere. L’interruzione della rateazione dà luogo al riconoscimento di un periodo proporzionalmente ridotto.
Effetti pensionistici e accredito
Il periodo riscattato è accreditato per anni solari e con periodicità mensile, sulla base della retribuzione usata per il calcolo dell’onere. Il riscatto vale per perfezionare il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva per la pensione in Gestione separata e per determinare il montante individuale; non vale invece per l’anzianità massima pensionabile di 40 anni. Il montante è rivalutato con capitalizzazione annua dal 31 dicembre dell’anno successivo alla domanda.
Istruzioni contabili
La procedura automatizzata imputa i riscatti al conto PAR 22/173 in avere e al conto GPA 54/061 in dare; negli eventuali pagamenti rateali gli interessi sono imputati al conto PAR 24/010. I rimborsi per decadenza della domanda sono imputati al conto PAR 34/104.
Testo integrale
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