Cassazione Civile, Sentenza n. 17175/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'addebito del "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità" per l'anno 2014 (avviso di accertamento da 12.693,00 €) relativo a plurimi impianti pubblicitari. Questioni principali: se il Comune avesse legittimamente sostituito l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) con il CIMP (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) senza il regolamento richiesto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; se le tariffe maggiorate (delibere comunali e adeguamenti) potevano produrre effetti a partire dal 2013 o fossero nulle; natura composita del canone (componente tributaria ICP e componente non tributaria canone concessorio per l'occupazione del suolo); e corretta determinazione della base imponibile (superficie pubblicitaria vs. proiezione/occupazione del suolo).
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso della ricorrente (Clear Channel) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per un nuovo accertamento. In sintesi, la Corte ha ritenuto che: a) la sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede un regolamento specifico ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; in assenza del regolamento il CIMP non è operativo e continua ad applicarsi l'ICP; b) gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono valere solo fino al 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2013 si è ripristinato il regime delle tariffe-base di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1993; ne consegue la nullità degli avvisi che hanno applicato le tariffe maggiorate con decorrenza 2013; c) l'ICP può essere cumulato con un canone concessorio non tributario per l'occupazione di suolo pubblico, essendo diversi i presupposti. Il ricorso incidentale di Elpis è stato respinto. La Corte ha anche rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
D.lgs. n. 446/1997, art. 62
La sostituzione dell'ICP con il CIMP presuppone l'adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri del comma 2; in mancanza di tale regolamento il CIMP non può operare e continua ad applicarsi l'ICP.
D.lgs. n. 507/1993, art. 12
Rappresenta la disciplina delle tariffe "base" dell'ICP a cui, in mancanza di operatività del CIMP, deve essere fatto riferimento per la determinazione dell'imposta.
D.lgs. n. 507/1993, art. 9, comma 7
Consente la cumulabilità dell'imposta sulla pubblicità (ICP) con la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con canoni di locazione/concessione non tributari, essendo diversi i presupposti e i titoli giuridici.
Legge n. 449/1997, art. 11, comma 10
Era la norma che consentiva agli enti locali di maggiorare le tariffe dell'ICP; l'efficacia delle maggiorazioni è stata poi limitata dalla successiva normativa e interpretazioni (v. sotto).
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, comma 7
Ha abrogato la facoltà prevista dall'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997; la Corte ha esaminato gli effetti dell'abrogazione in combinato con le norme di interpretazione successivamente intervenute e con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 739
Fornisce un'interpretazione autentica che ha inciso sulla portata dell'abrogazione: la Corte, alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha ritenuto che gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, con ripristino delle tariffe-base dal 1° gennaio 2013.
D.lgs. n. 142/2000, art. 243-bis, comma 8, lett. a)
«Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente»
La deroga prevista può giustificare aumenti tariffari solo se l'ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ha poi assunto specifica deliberazione tariffaria successiva all'entrata in vigore della norma; non può retroagire per giustificare aumenti anteriori senza il passaggio procedurale richiesto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Consente alla Corte di disporre, nelle ipotesi previste, il versamento di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato da parte della parte ricorrente incidentale; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per tale versamento.
Legge n. 388/2000, art. 145, comma 55 (normativa richiamata)
Novella alcune disposizioni sul rapporto tra CIMP e altri prelievi (menzionata a supporto della disciplina di cumulabilità e della nozione di 'comprensività' della tariffa CIMP rispetto a TOSAP/COSAP).
Massime di principio
- Se un Comune intende sostituire l'ICP con il CIMP è indispensabile l'adozione del regolamento previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997: in assenza del regolamento il CIMP non è operativo e resta applicabile l'ICP.
- Le delibere comunali che incrementavano le tariffe prima del 26/6/2012 hanno efficacia limitata nel tempo: agli effetti pratici, secondo la giurisprudenza richiamata, tali aumenti sono efficaci solo fino al 31/12/2012; dal 1/1/2013 si applicano le tariffe-base (art. 12 d.lgs. n. 507/1993). Pertanto avvisi che applichino tariffe maggiorate con decorrenza 2013 possono essere nulli.
- La qualificazione formale del tributo nell'atto impositivo (nomen iuris) non prevale sulla sostanza: se in realtà si applica l'ICP in forza della mancanza di regolamento CIMP, l'atto deve essere valutato e ricostruito in termini sostanziali.
- L'ICP (o il CIMP, se correttamente istituito) può essere cumulato con canoni non tributari per la locazione/occupazione del suolo pubblico quando i presupposti sono differenti; la presenza di un canone concessorio non esclude automaticamente l'imposizione tributaria.
- Decisioni divergenti di giudici (amministrativo/tributario) sulla interpretazione di norme non vincolano reciprocamente: il diverso apprezzamento giuridico dei fatti esclude l'efficacia del 'giudicato esterno' sul piano interpretativo.
- In contenziosi su imposte locali, le parti devono documentare in modo chiaro le delibere, regolamenti e i presupposti (per es. adesione a piani di riequilibrio e successive deliberazioni tariffarie) qualora intendano fondare la legittimità di aumenti tariffari o di passaggi di regime impositivo.
- Per la legittimazione processuale (es. società incorporante vs incorporata) il giudice di merito può desumere e motivare l'avvenuta incorporazione; l'assenza di documentazione specifica può essere valutata e superata se il fatto è adeguatamente accertato e motivato.
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