L.R. Basilicata 28/2018
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 27 MARZO 1979, N. 12 SS.MM.II. (DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA) E ALLA L.R. 29 GIUGNO 2018, N. 11 (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina lucana su cave e torbiere, in particolare sul recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse e sui limiti temporanei al rilascio di nuove autorizzazioni fino al Piano regionale del settore estrattivo e comunque per non oltre tre anni dall’entrata in vigore. Estende inoltre il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. come soggetto gestore di misure agevolative regionali.
Modifiche alla disciplina delle cave e del soggetto gestore regionale
Modifiche alla disciplina regionale delle cave e del settore estrattivo
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere e su alcune disposizioni del collegato alla legge di stabilità regionale 2018. Introduce regole sul recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse, un regime temporaneo per il rilascio di nuove autorizzazioni estrattive e chiarisce il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. come soggetto gestore di misure regionali a favore delle imprese.
Recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse
Le cave abbandonate o dismesse che richiedono interventi di recupero ambientale vengono inserite in un elenco gestito dall’Ufficio Geologico della Regione, su indicazione dei Comuni interessati. Il recupero deve essere realizzato da imprese del settore estrattivo previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, comprensivo dello sfruttamento del giacimento, da sottoporre a validazione e autorizzazione regionale nel rispetto della normativa statale.
Per le cave su terreni demaniali, i lavori di ripristino ambientale devono essere remunerati a compensazione mediante prelievo di materiali inerti nei limiti del solo valore economico del progetto di recupero ambientale. La parte eccedente rispetto alle opere di recupero resta soggetta alla disciplina ordinaria della L.R. n. 12/1979. Gli enti pubblici territoriali competenti devono pubblicare appositi avvisi pubblici per l’esecuzione delle azioni di recupero.
Una volta completato il recupero, l’area di cava deve tornare alla destinazione urbanistica originaria. Il progetto può prevedere una destinazione diversa solo se compatibile con gli strumenti urbanistici comunali oppure previa approvazione di apposita variante urbanistica.
Regime transitorio per nuove autorizzazioni estrattive
Fino all’approvazione del Piano regionale del settore estrattivo e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore della disposizione, non possono essere rilasciate autorizzazioni su porzioni di territorio mai interessate da attività estrattiva. Restano salve le richieste di autorizzazione già in itinere alla data di approvazione della disposizione.
È però consentita l’apertura di nuove cave quando gli inerti abbiano elevato valore strategico e siano destinati esclusivamente a usi industriali. Nei casi disciplinati da questa norma, il recupero dell’area e la rimozione di strutture e impianti esistenti possono essere rinviati fino all’esaurimento del potenziale giacimentologico e comunque secondo quanto autorizzato.
Per le cave in esercizio, la sospensione non si applica agli ampliamenti, alle varianti, ai rinnovi e alle proroghe delle autorizzazioni già concesse.
Modifiche al collegato alla legge di stabilità regionale 2018
La legge modifica alcune previsioni del collegato regionale inserendo specificazioni di conformità alla legislazione statale in materia e chiarendo che il riferimento è alla legislazione regionale. Le modifiche riguardano gli articoli 43 e 44 della L.R. n. 11/2018.
Sviluppo Basilicata S.p.A. come soggetto gestore
Sviluppo Basilicata S.p.A., nell’ambito della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali a sostegno delle politiche regionali di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione Basilicata.
La società, inclusa nell’elenco di cui all’allegato A dell’art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, può essere incaricata, sulla base delle programmazioni dei Dipartimenti competenti, delle funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali per le imprese, compresi i provvedimenti di concessione, decadenza, revoca ed erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi e altri benefici.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. La disposizione sul regime temporaneo delle autorizzazioni estrattive decorre invece dal 1° novembre 2018.
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