L.R. Liguria 1/2002
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 1/2002 modifica la l.r. 13/1999 in materia di difesa della costa, arenili, ambiente marino e demanio marittimo. Introduce anche una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2001, con esclusioni per procedimenti pubblici o di decadenza/revoca. Prevede una transitoria per il trasferimento delle pratiche ai Comuni e per i termini procedimentali.
Modifiche alla disciplina ligure su costa, demanio marittimo e proroga delle concessioni
Modifiche alla disciplina ligure su costa e demanio marittimo
La legge regionale Liguria 3 gennaio 2002, n. 1 interviene sulla l.r. 28 aprile 1999, n. 13, che disciplina le funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. Accanto agli adeguamenti puntuali della normativa previgente, introduce una disciplina specifica sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e una norma transitoria per il trasferimento dei procedimenti ai Comuni.
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999
Il provvedimento apporta varie correzioni alla l.r. 13/1999, incidendo su disposizioni relative alle competenze, alle procedure e alla disciplina delle concessioni. In particolare:
- integra l’articolo 8 con una nuova lettera dopo la lettera a);
- modifica l’articolo 10 eliminando alcuni riferimenti ai regolamenti propri e ai piani di spiaggia;
- sostituisce e integra più commi dell’articolo 11;
- abroga i commi 2 e 5 dell’articolo 12, riscrive il comma 3 e ne aggiunge un altro, nonché adegua il comma 6;
- sostituisce il comma 1 dell’articolo 16.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto materiale delle parti sostituite o aggiunte, per cui il contenuto preciso di tali disposizioni non è ricostruibile dal solo estratto.
Proroga delle concessioni demaniali marittime
La parte più rilevante della legge riguarda la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo di impianti previsti.
Sono previste due ipotesi principali:
- le concessioni rilasciate per un periodo superiore a un anno sono prorogate automaticamente di due anni;
- le concessioni rilasciate per un periodo pari o inferiore a un anno sono prorogate automaticamente di un anno, ma su richiesta del concessionario.
Durante il periodo di proroga delle concessioni di durata superiore a un anno, la revoca è consentita solo nei casi di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice della navigazione.
Limiti ed esclusioni dalla proroga
La proroga non opera in due serie di casi:
- quando le aree del demanio marittimo sono interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della legge, purché tali interventi siano incompatibili con il permanere della concessione;
- quando risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 47 del Codice della navigazione o di revoca ai sensi dell’articolo 42 del medesimo codice.
Nei casi di incompatibilità con interventi pubblici o di interesse pubblico, i Comuni rilasciano, nelle more della conclusione dei procedimenti o del rilascio dei titoli demaniali conseguenti, concessioni di durata inferiore ai termini ordinari, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2015
Alla scadenza del periodo di proroga previsto per le concessioni di durata superiore a un anno, le concessioni di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività.
Dopo tale termine, la disciplina si rinvia alle disposizioni nazionali vigenti. Il testo consolidato segnala inoltre una successiva modifica del 2009 a questo comma.
Norma transitoria e trasferimento delle pratiche ai Comuni
Dalla data di entrata in vigore della legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, secondo quanto già previsto dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni.
Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e zone del mare territoriale si applicano i termini della Tabella B allegata al D.M. 30 marzo 1994, n. 765, salvo diverse determinazioni successive degli enti competenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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