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Provvedimento

Deliberazione n. 281 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione di possibile diffusione su piattaforma di materiale sessualmente esplicito relativo alla persona interessata. L’Autorità conferma le misure già disposte dal dirigente competente: blocco/immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento ha natura urgente e si inserisce nella procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn.

Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Telegram FZ-LLC – ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti sessualmente espliciti suscettibili di diffusione tramite piattaforma digitale senza consenso.

Quadro normativo richiamato

Nel provvedimento sono richiamati:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato;
  • l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale, salvo ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la riconducibilità della segnalazione alla disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 186 del 3 maggio 2024, trasmessa poi al gestore della piattaforma.

Contenuto delle misure disposte

Con il provvedimento urgente sono state imposte due misure principali:

  • ordine a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dandone tempestiva comunicazione al Garante.

Ratifica finale

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento n. 186/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia delle misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e tutelare la persona interessata.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Il Garante richiama la disciplina speciale introdotta per i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 186 del 3 maggio 2024, ha adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Misure disposte alla piattaforma

Alla società è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stato inoltre prescritto di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per finalità esclusivamente probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 186/2024 adottato il 3 maggio 2024 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC.

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