Cassazione Penale, Sentenza n. 15052/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte di Cassazione che aveva confermato la sua responsabilità per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduceva un presunto errore percettivo per (a) omessa valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia diversi da Carmelo Porto, i quali avrebbero affermato di non conoscere la ricorrente né il suo contributo all'associazione, e (b) errata valutazione di una conversazione intercettata del 2 maggio 2016 che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe la sua incapacità ad occuparsi del libro mastro in assenza del marito. Tali doglianze miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove operato dalla Corte di legittimità.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure proposte erano di fatto richieste di riesame del merito e della valutazione probatoria, non configurando un errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. (che è invece limitato agli errori di lettura o svista influenti sulla decisione). Essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000. Motivazione semplificata.
Norme richiamate
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norme che disciplinano i reati contestati alla ricorrente (illecite attività connesse a sostanze stupefacenti). Nel testo sono richiamate come titolo di accusa la cui conferma è stata oggetto dell'impugnazione.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La norma delimita il rimedio dell'errore di fatto nel giudizio di legittimità agli errori percettivi riconducibili a svista o equivoco nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione. Non comprende le valutazioni di merito o le riconsiderazioni probatorie.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la facoltà di comminare una somma a favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione straordinaria per errori di fatto è ammissibile solo quando si allega un vero e proprio errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia influito sulla decisione; mere contestazioni di valutazioni probatorie sono inammissibili.
- Non è possibile utilizzare gli strumenti di legittimità per ottenere un nuovo esame della credibilità dei testimoni o della valutazione delle prove: tali questioni appartengono al merito e non all'ambito del controlli della Corte di legittimità.
- Quando si invoca l'art. 625-bis c.p.p. occorre specificare con precisione quale passaggio degli atti sia stato letto erroneamente e dimostrare il nesso causale tra quella svista e la decisione diversa che si sarebbe adottata senza l'errore.
- Se il ricorso risulta inammissibile per ragioni di merito o formulazione vaga, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contestare decisioni che riguardano la valutazione delle prove, è necessario intervenire nei gradi di merito adeguati; in sede di legittimità la strategia difensiva deve mirare a evidenziare errori giuridici o specifici errori percettivi documentabili.
- Le doglianze generiche e le richieste di rivalutazione probatoria sono inefficaci in Cassazione e rischiano non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche accessorie.
Testo integrale
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