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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16624/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di euro 51.772,53 per corrispettivo di merce. Il ricorrente ha contestato l'esistenza del credito relativo alle fatture n. 287/2009 e n. 288/2009, ha chiesto la compensazione di un credito residuo di euro 38.849,59 con un credito vantato nei confronti della presunta societa' di fatto tra Edilizia Piemme e Piemme Immobiliare (crediti derivanti da lavori di ristrutturazione) e ha chiesto la condanna della societa' di fatto al pagamento di euro 17.565,61 (fattura n. 13/2009). Le convenute hanno contestato l'esistenza della societa' di fatto, chiesto l'estromissione di Piemme Immobiliare ritenuta chiamata illegittimamente e, nel merito, hanno chiesto conferma del decreto ingiuntivo ritenuto fondato. In primo grado il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di Piemme Immobiliare e ne ha ordinato l'estromissione; in definitiva ha revocato il decreto opposto e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 38.845,59. Appelli incrociati sono stati respinti dalla Corte d'appello di Bologna, che ha confermato le statuizioni di merito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo molteplici violazioni processuali e di diritto sostanziale, tra cui l'erronea qualificazione della chiamata in causa del terzo, vizi istruttori, errata valutazione delle fatture e mancata pronuncia sulla compensazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 26/02/2026, ha rigettato il ricorso in pieno. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, in opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di terzi e di presunte societa' di fatto richiede preventiva autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c.; la mancata richiesta rende inammissibile la chiamata e determina decadenza rilevabile d'ufficio, non sanabile dalla mera costituzione del terzo. Ha altresi' ritenuto infondati i profili relativi alla prova delle fatture e all'istruttoria: le fatture hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e il mancato, specifico e tempestivo disconoscimento o contestazione da parte dell'opponente determina che i fatti documentati siano considerati non controversi ai fini della delimitazione dell'onere della prova. La Corte ha inoltre escluso l'omessa decisione su richiesta di compensazione, rilevando che la compensazione era fondata su crediti asseriti nei confronti della societa' di fatto non validamente chiamata in causa, per cui il merito non poteva essere esaminato. Infine ha respinto le censure relative all'ammissione e alla valutazione delle prove, ritenendo che il ricorrente non abbia indicato con la specificita' richiesta i fatti decisivi omessi o gli atti istruttori rilevanti. Il ricorrente e' stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione (e al versamento degli importi indicati in dispositivo) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 269 c.p.c.

    Richiede l'autorizzazione del giudice per l'estensione del contraddittorio con chiamata di terzi; la chiamata di terzi in opposizione a decreto ingiuntivo senza preventiva autorizzazione e' inammissibile e determina decadenza rilevabile d'ufficio

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato in tema di eccezioni preliminari e chiamate di terzi nel corso del processo; l'interpretazione conferma il carattere autorizzatorio del potere giudiziale sull'estensione del contraddittorio

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Norma richiamata relativamente ai termini e modalita' processuali in vista dell'udienza di discussione; la Corte ha ritenuto tardive e inammissibili contestazioni sollevate all'udienza senza tempestiva indicazione in memoria

  • art. 183 c.p.c.

    Richiama l'obbligo di depositare e dedurre le prove e le questioni istruttorie nelle memorie istruttorie; la mancata deduzione o specificazione nelle memorie ha inciso negativamente sulla valutazione della Corte

  • art. 116 c.p.c.

    Principio di libera valutazione della prova; la Corte ha precisato che non e' stata attribuita alle fatture una prova diversa da quella consentita dalla legge e che la valutazione delle prove resta prerogativa del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    Richiesto in rapporto al travisamento della prova e all'apprezzamento prudente delle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una nuova valutazione del merito non consentita in Cassazione

  • art. 214 c.p.c.

    Riguarda il disconoscimento di scritture private; la Cassazione ha osservato che il disconoscimento non elimina automaticamente il valore delle scritture senza adeguata istruttoria

  • art. 210 c.p.c.

    Ordine di esibizione di documenti; la Corte ha ricordato che la richiesta di esibizione deve essere diligentemente motivata e che il rifiuto o mancata adozione del provvedimento non e' stato provato decisivo dal ricorrente

  • art. 634 c.p.c.

    Richiede regolare tenuta delle scritture contabili per far valere le fatture come prova scritta in sede monitoria; la Corte ha ritenuto che eccezioni limitate all'illegittimita' di alcune fatture non bastavano a dimostrare l'irregolarita' globale delle scritture senza istruttoria specifica

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha applicato il principio secondo cui chi afferma deve provare, con la precisazione che l'opponente doveva specificare le contestazioni

  • art. 2709 e 2710 c.c.

    Riferimenti sulla prova per presunzioni e scritture; utilizzati per discutere il valore probatorio delle fatture e delle scritture contabili

  • art. 2361 c.c. e art. 2479 c.c.

    Citati nella discussione sulla possibilita' che una societa' di capitali partecipi ad una societa' di fatto; la Corte ha ritenuto pero' irrilevante la questione rispetto al vizio procedurale della chiamata senza autorizzazione

  • art. 2711 c.c.

    Norma sulle garanzie e sui titoli di credito richiamata marginalmente nell'ambito delle contestazioni sulla regolarita' delle fatture

  • art. 337 c.p.c.

    Riguarda effetti del giudizio e sospensione; la Corte ha spiegato che non sussisteva obbligo di sospendere il giudizio di merito in assenza di richiesta concorde delle parti e che la trattazione delle questioni e' stata corretta

  • art. 81 c.p.c.

    Regola le cause di incompatibilita' e conflitto di interessi degli avvocati; la Corte ha escluso conflitto di interessi nella costituzione con lo stesso procuratore delle due convenute

  • art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi in relazione alle categorie previste e li ha ritenuti infondati o diretti a rimettere in discussione valutazioni di merito

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (come modificato)

    Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di soccombenza per il ricorrente; la Corte ha disposto l'eventuale pagamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La chiamata in causa di terzi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiede preventiva autorizzazione giudiziale ex art. 269 c.p.c.: la sua omissione rende la chiamata inammissibile e il vizio e' rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mera costituzione del terzo
  • In opposizione a decreto ingiuntivo le fatture hanno efficacia probatoria ma non costituiscono prova definitiva dell'esistenza del credito: il creditore deve comunque provarne la fondatezza con i normali mezzi di prova in sede di opposizione
  • Il debitore/opponente deve specificamente e tempestivamente contestare i fatti posti a fondamento della domanda monitoria; la mancata contestazione specifica conduce a considerare tali fatti non controversi e alleggerisce il suo onere probatorio
  • Il disconoscimento di scritture o fatture non esonera automaticamente dal fornire elementi istruttori alternativi o dal chiedere provvedimenti istruttori adeguati; la mancata indicazione puntuale delle prove non ammesse o dei fatti decisivi rende inammissibile la censura in cassazione
  • La domanda di compensazione non puo' essere decisa nei confronti di un soggetto non validamente chiamato in causa: per ottenere compensazione e' necessario che il presunto controparte sia parte del processo
  • Le questioni di merito e la valutazione della prova restano di competenza del giudice di merito; i rimedi in Cassazione sono orientati a vizi di diritto, omessi esami di fatti specifici e violazioni di norme processuali che siano indicate con la specificita' richiesta

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