Cassazione Civile, Sentenza n. 16536/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale l'Ufficio aveva ricostruito un reddito di euro 110.745,00 come provento illecito riconducibile ad una frazionamento di un indennizzo assicurativo di euro 424.753,00 percepito dalla società Fashion Store S.r.l. a seguito di un incendio ritenuto doloso. L'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione di tali somme e richiedeva maggiori imposte, interessi e sanzioni. La società aveva dedotto, tra l'altro, che la natura dolosa dell'incendio era stata esclusa in sede penale, che l'avviso si fondava su una "segnalazione" non allegata, che l'atto era carente di motivazione e poteva essere nullo, che vi era duplicazione d'imposta e che non era stato osservato il contraddittorio pre-accertativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. In motivazione la Corte ha ritenuto: (i) legittima la motivazione per relationem se il giudice di merito ha effettivamente fatto proprie le ragioni richiamate e ha rispettato il "minimo costituzionale" della motivazione; (ii) non sussistente il vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., poiché le doglianze attengono alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito; (iii) che il provvedimento di archiviazione o decisioni penali non dibattimentali (GUP/archiviazione) non hanno efficacia di giudicato nel processo tributario e non vincolano il giudice tributario; (iv) che l'avviso di accertamento ha assolto all'onere motivazionale in quanto il contribuente è stato messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; (v) l'erronea indicazione della norma di riferimento nell'avviso non comporta automaticamente la nullità se l'atto consente comunque di comprendere fatti e ragioni della pretesa; (vi) l'assenza del contraddittorio nella fase di acquisizione di elementi non invalida l'accertamento per tributi non armonizzati; (vii) l'onere di provare la duplicazione d'imposta spetta al contribuente; (viii) la qualificazione dell'attribuzione del reddito e le presunzioni sul ruolo gestionale di fatto sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se motivate. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 6, primo comma, lett. f), d.P.R. n. 600/1973
citato in relazione alla qualificazione del provento come "reddito diverso"
La Corte ha dato per corretta la qualificazione dell'Ufficio che ha considerato la somma come reddito diverso derivante da presunti proventi illeciti, ritenendo legittima la tassazione operata in capo al soggetto che ha percepito la quota non dichiarata
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla motivazione per relationem
La Corte ha ricordato che la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice di merito dimostra di aver fatto proprie le ragioni richiamate e ha garantito il minimo costituzionale della motivazione
art. 36, D. Lgs. n. 546/1992
richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. nei motivi attinenti alla motivazione
Usato quale riferimento normativo processuale per valutare le censure sulla motivazione e sulla regolarità del procedimento tributario
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4, 5
richiamato come criterio di impugnazione in cassazione
La Corte ha precisato i limiti delle diverse doglianze: il n.3 per violazione di norme, il n.4 per omessa pronuncia e il n.5 per omesso esame di fatto decisivo, escludendo la ricorrenza dei vizi dedotti dal ricorrente nella forma proposta
art. 348 ter c.p.c. (ultimo comma)
richiamato in tema di "doppia conforme"
La Corte ha richiamato la limitazione dell'impugnabilità in Cassazione dei motivi che riguardano i fatti quando l'appello ha semplicemente confermato la sentenza di primo grado sulle medesime ragioni, imponendo l'onere di indicare differenze di fatto tra le due decisioni
art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.L. 14/6/2024, n. 87)
norma di recente introduzione sulla efficacia delle sentenze penali nel processo tributario
La Corte ha osservato che la norma riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento, ma non si applica alle assoluzioni/archiviazioni pronunciate in sede di GUP o ad atti di archiviazione, per i quali non scatta automaticamente l'efficacia nel processo tributario
art. 408 c.p.p. e art. 654 c.p.p.
riguardanti l'archiviazione e l'autorita' di cosa giudicata
La Corte ha richiamato il principio per cui il provvedimento di archiviazione non impedisce la diversa valutazione del fatto in sede tributaria e non comporta autorità di cosa giudicata ai fini fiscali
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento
La Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale dell'avviso quando il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente
art. 7, primo comma, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
richiamato nel mezzo sulla correttezza procedimentale e motivazionale
Usato per ribadire le funzioni della motivazione amministrativa nel garantire il diritto di difesa, ma la Corte ha confermato che la motivazione è adeguata se consente la conoscibilità degli elementi essenziali
art. 38 e art. 41 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nella censura per errata indicazione della norma nell'avviso
La Corte ha stabilito che l'errata indicazione della norma applicata nell'avviso non comporta la nullità dell'atto se dall'atto è comunque possibile desumere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e art. 163 (ex 127) TUIR, d.P.R. n. 917/1986
richiamati in relazione alla duplicazione di imposta e alla qualificazione dei redditi
La Corte ha ricordato che l'onere di provare la duplicazione d'imposta grava sul contribuente e che la qualificazione e l'attribuzione del reddito sono valutazioni di fatto del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nella parte dispositivo per l'eventuale contributo unificato
Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un contributo unificato in capo al ricorrente se dovuto
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammessa: il giudice può richiamare atti o tesi altrui purché emerga che le ragioni sono state meditate e fatte proprie, garantendo il minimo costituzionale della motivazione
- Provvedimenti penali non definitivi (archiviazione, decisioni GUP) non vincolano il giudice tributario; solo l'assoluzione irrevocabile pronunciata in dibattimento può avere, nei casi previsti dalla normativa, efficacia vincolante nel processo tributario
- L'omessa allegazione in atto di una "segnalazione" richiamata non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso se l'atto stesso consente di comprendere i fatti e le ragioni della pretesa e il contribuente può difendersi
- L'errata indicazione della norma di riferimento nell'avviso di accertamento non comporta di per sé la nullità: rileva che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa
- Non sussiste, in generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale durante la fase di acquisizione delle informazioni per tributi non armonizzati; il diritto al contraddittorio è rilevante quando espressamente previsto o nella fase precedente all'adozione di atti lesivi
- La prova della duplicazione d'imposta spetta al contribuente; la Cassazione sindaca la valutazione dei fatti svolta dal giudice di merito solo per vizi motivazionali rilevanti e nei limiti previsti dalla legge
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