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Interpello

Risposta n. 211 del 25/03/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che le sentenze di rigetto sono pronunce di merito e, ai sensi dell'art.37 del TUR, devono essere assoggettate all'imposta di registro in quanto definiscono il giudizio

tassazione sentenze di rigetto

Il quesito

1) Se sia dovuta l'imposta di registro per le sentenze e i provvedimenti di rigetto; 2) se il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto a registro anche quando avviene "per motivi di rito"; 3) se esistano particolari ipotesi di rigetto che impongono il pagamento dell'imposta

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia condivide l'istante: richiamando l'art.37 del d.P.R. n.131/1986, l'art.8 della Tariffa e le risoluzioni (n.310106/1991 e n.255/E/2007), afferma che vanno registrati i provvedimenti che incidono sulla situazione giuridica (pronunce di merito). Le sentenze di rigetto configurano pronunce di merito e sono quindi soggette a registrazione; il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto a registro se fondato su ragioni di merito, mentre i provvedimenti di rigetto per motivi di rito (come estinzione o incompetenza) non sono assoggettati alla registrazione in termine fisso.

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