Cassazione Civile, Sentenza n. 21592/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento disciplinare avviato dalla CO.RE.DI. Lazio per la mancata trasmissione, da parte del Notaio Colacchi, delle copie degli "estratti repertoriali" relativi all'attività svolta nel periodo 6.10.2021 - 15.4.2022, richiesti dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'ufficio secondario del notaio. La CO.RE.DI. aveva inflitto una sanzione pecuniaria di euro 12.000,00 (con applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 144 L.N.) per violazione dell'art. 147 L.N. in relazione agli artt. 21 e 22 del Codice Deontologico. Il Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti ha proposto ricorso per cassazione avverso l'annullamento in appello della decisione della CO.RE.DI., deducendo profili di incompetenza territoriale istruttoria della Corte d'appello e questioni processuali; il notaio aveva resistito. Il procedimento è poi stato interrotto dal decesso del notaio Colacchi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto decesso dell'incolpato, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare e improcedibilità del giudizio di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre richiamato principi secondo cui il procedimento disciplinare è strettamente connesso allo status personale del notaio e si estingue con la morte, potendo la cessazione essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
Norme richiamate
Legge Notarile (l. n. 89/1913 e modifiche)
art. 93, art. 93-bis, art. 93-ter, art. 144, art. 147, art. 153
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui i poteri istruttori e investigativi sono riconosciuti al Consiglio del distretto di iscrizione (art. 93-bis) e non risultano attribuiti al Consiglio del distretto dove è ubicato l'ufficio secondario, salvo espressa previsione normativa
Codice Deontologico del Notariato
artt. 21 (primo comma) e 22 (primo comma, lett. a) e b))
La sanzione contestata si fondava sulla presunta violazione dei doveri deontologici di collaborazione e corretto esercizio dell'attività, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che gli stessi Principi Deontologici richiamassero obblighi di collaborazione verso il Consiglio distrettuale di appartenenza, non di altri Consigli
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5
Norma invocata per i motivi di cassazione (nullità di motivazione, violazione di norme processuali e erronea interpretazione di norme), ma la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per causa sopravvenuta, non procedendo all'esame nel merito delle censure
Costituzione e norme procedurali
artt. 24 e 111 Cost., nonché norme su competenza e intervento del Pubblico Ministero
Sono state richiamate in relazione alle censure preliminari circa la partecipazione del Pubblico Ministero e la correttezza del contraddittorio, ma la pronuncia è stata assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere
Principio giurisprudenziale circa l'estinzione del procedimento disciplinare
giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. II 17/12/2004 n. 23515; Sez. II n. 5848 del 05/03/2025; Sez. U, Ordinanza n. 114 del 21/02/1996)
La Corte ha ribadito che la morte dell'incolpato determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare e la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, poiché il procedimento disciplinare è legato allo status personale
Massime di principio
- La competenza istruttoria disciplinare deve essere ricavata dalla normativa della Legge Notarile: i poteri istruttori spettano al Consiglio del distretto di iscrizione del notaio (art. 93-bis) e non possono essere estesi ad altri Consigli senza fondamento normativo espresso.
- La semplice richiesta di documenti da parte di un Consiglio distrettuale diverso da quello di iscrizione può non integrare automaticamente una fattispecie sanzionabile; va sempre verificata la legittimazione e la base normativa del potere istruttorio che la legittima.
- Le censure processuali (es. mancata chiamata del Pubblico Ministero o questioni di litisconsorzio) devono essere valutate tenendo conto dell'effettiva rilevanza sostanziale e formale; tuttavia, se sopravviene un evento estintivo dello status (per es. morte), il giudizio si interrompe per carenza di interesse e le questioni restano in massima parte assorbite.
- La morte dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare relativo a diritti personalissimi con effetto anche sui gradi di impugnazione: il giudizio di merito e di legittimità divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione può esser rilevata d'ufficio.
- In presenza di rischio di sopravvenienze (rinunce, pensionamenti, decesso) è opportuno provvedere tempestivamente alla definizione del procedimento disciplinare; le parti possono chiedere la compensazione delle spese quando le questioni dedotte non appaiono manifestamente fondate.
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