Cassazione Civile, Sentenza n. 21584/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'appello principale proposto da Popolizio contro la revoca di un decreto ingiuntivo relativo a crediti per prestazioni professionali (e aveva, in accoglimento dell'appello incidentale del Comune, condannato il professionista al pagamento delle spese). Il ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) presunta contraddittorietà tra le allegazioni del ricorso monitorio e le difese in opposizione e illegittima valutazione di emendabilità; 2) travisamento delle sue deduzioni con riferimento alla presunta ammissione dell'assenza di contratto scritto; 3) omesso esame/omessa pronuncia sulla portata dell'art. 4 della convenzione del 24.12.2008 (secondo il ricorrente incluso nella prestazione dedotta); 4) ultrapetizione e nullità per decisione su istanza non proposta (escussione di un teste); 5) vizio di motivazione ed errore di fatto per mancata valutazione critica dei documenti prodotti e impropria attribuzione di valore confessorio a documenti unilaterali; 6) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e 1363 c.c. ed altri); 7) violazione dei principi di correttezza, legittimo affidamento e certezza del diritto (artt. 1175 e 1375 c.c. e richiamo all'art. 3 Cost.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto molti motivi inammissibili per difetto di specificazione e per aver confuso valutazioni di merito con questioni di diritto sindacabili in cassazione. Ha richiamato principi consolidati: le ammissioni degli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" non hanno valore confessorio ma possono costituire elementi indiziari; l'interpretazione delle clausole contrattuali è accertamento di fatto riservato al giudice del merito; l'omessa pronuncia su istanze istruttorie è censurabile in sede di motivazione ma non sempre come omessa statuizione rilevante ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.; la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare motivi non esposti nel ricorso. Sono state inoltre rigettate le censure su presunto vizio nella valutazione probatoria (Cassazione non rivede il merito quando la motivazione è congrua). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre il 15% per oneri forfettari ed accessori di legge, e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 DPR n.115/02.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente ma la Corte osserva che le doglianze non hanno effettivamente invocato o confrontato il precetto normativo con le affermazioni della sentenza impugnata; la pronuncia non contiene qualificazioni sulla disciplina in parola.
art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase monitoria; la Corte rileva che la contestata valutazione delle ammissioni contenute nel ricorso per ingiunzione attiene al fatto e rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte ricorda che l'omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., riguarda domande o eccezioni che richiedano statuizione, non le istanze istruttorie la cui omissione è denunciabile sotto il profilo della motivazione.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Norma centrale per i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e di sindacabilità dei motivi (es. necessità di specificare la violazione di diritto, divieto di trasformare valutazioni di fatto in motivi di diritto, regole specifiche per la "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.).
art. 348-ter comma 5 c.p.c.
Richiamato (e collegato all'art. 54 d.l. 83/2012) per il principio della "doppia conforme" che limita i motivi di cassazione: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle decisioni di primo e secondo grado nel ricorso.
art. 54 d.l. n. 83/2012 (conv. l. n. 134/2012)
Norma di raccordo richiamata per l'applicazione dell'art. 348-ter ai giudizi d'appello introdotti dopo la data di riferimento; influenza i requisiti di impugnazione per la cassazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto non violati tali articoli perché non è emersa l'assunzione di prove d'ufficio fuori dai poteri e la valutazione istruttoria è avvenuta secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito.
art. 161 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità per ultrapetizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la parte non ha dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
Richiamati rispetto ai criteri di interpretazione del contratto: la Corte ricorda che la determinazione della volontà contrattuale è fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata e plausibile.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati dal ricorrente per invocare correttezza e buona fede/legittimo affidamento: la Corte sottolinea che la loro mera evocazione non sostituisce la necessità di un'argomentazione specifica e che eventuali profili costituzionali vanno dedotti con criteri appropriati (es. questione di legittimità costituzionale della norma applicata).
art. 3 Cost.
Invocato in via generale dal ricorrente; la Corte ricorda che il contrasto con parametri costituzionali deve emergere mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata e non con un generico richiamo costituzionale in cassazione.
art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1-quater e comma 1-bis)
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, ove dovuto, del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Massime di principio
- Le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" non hanno valore strettamente confessorio ma possono costituire elementi indiziari e sono valutabili dal giudice del merito secondo il suo libero convincimento motivato.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione della corrispondenza tra pattuizioni e prestazioni sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il suo apprezzamento se la motivazione è congrua e rientrano tra le possibili interpretazioni.
- Le censure in cassazione devono essere formulate muovendo da norme di diritto specifiche e con il confronto diretto tra il precetto e la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o trasformazione di fatti in questioni di diritto risultano inammissibili.
- L'omessa pronuncia su istanze istruttorie non sempre determina un vizio sanabile con art. 360 n.4 c.p.c.; è necessario distinguere tra omissione che richiede statuizione (domande/eccezioni) e omissione che attiene alla valutazione istruttoria, censurabile piuttosto sul piano della motivazione.
- Nei giudizi di cassazione, la memoria ex art. 378 c.p.c. serve a chiarire i motivi già enunciati nel ricorso ma non può aggiungerne di nuovi né integrare carenze di esposizione dell'atto introduttivo.
- Le doglianze processuali che lamentano semplici vizi formali o di regolarità senza dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa sono inammissibili; occorre sempre indicare il nocumento subito per ottenere tutela in cassazione.
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