L.R. Sardegna 8/2013
Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra in via eccezionale le linee guida regionali sul Piano di utilizzo dei litorali (PUL) con la disciplina transitoria sulle strutture stagionali amovibili, consentendo ai Comuni, fino all’approvazione definitiva del PUL e comunque nei termini massimi previsti, di mantenere opere e manufatti già autorizzati a servizio della balneazione e della fruizione turistico-ricreativa. Si applica ai Comuni che avevano già adottato il PUL alla data di entrata in vigore della legge.
Disposizioni transitorie su manufatti stagionali per la fruizione turistico-ricreativa nei litorali sardi
Disposizioni transitorie per opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa
La legge regionale della Sardegna interviene in modo eccezionale e transitorio sulla disciplina applicabile alle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione e della fruizione turistico-ricreativa lungo i litorali demaniali. L’obiettivo è coordinare la fase tra adozione e approvazione definitiva del Piano di utilizzo dei litorali (PUL), limitando l’impatto ambientale e paesaggistico.
Ambito di applicazione e coordinamento con le linee guida del PUL
La disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/42 del 1° luglio 2010, relativa alle linee guida per la predisposizione del PUL, viene integrata, per la fase transitoria tra adozione e approvazione definitiva del piano, dalle prescrizioni del decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 1 del 23 gennaio 2008, recante la direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili.
L’integrazione opera solo entro il termine massimo previsto dall’articolo 26 delle citate linee guida e quindi non oltre tale limite temporale.
Autorizzazione al mantenimento di opere e manufatti esistenti
Gli uffici comunali competenti possono autorizzare il mantenimento delle opere e dei manufatti già esistenti e regolarmente autorizzati, purché:
- siano a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione;
- siano destinati anche a esigenze funzionali meramente stagionali;
- risultino conformi alle disposizioni del decreto assessoriale del 23 gennaio 2008;
- il mantenimento persegua il minor impatto ambientale e paesaggistico sugli ambiti litoranei demaniali.
L’autorizzazione è possibile solo fino all’approvazione definitiva del PUL e, comunque, entro il termine ultimo fissato dalla disciplina richiamata.
Soggetti e comuni interessati
La norma si applica comunque ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già deliberato l’adozione del Piano di utilizzo dei litorali. Per tali Comuni, le disposizioni transitorie trovano applicazione automatica nell’ambito della fase di passaggio verso l’approvazione definitiva del piano.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 18 aprile 2013.
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