R.R. Lombardia 7/2005
Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, il rilascio e la sostituzione delle autorizzazioni fitosanitarie, le denunce di inizio attività, l’iscrizione e i controlli sul registro regionale fitosanitario, le tariffe per i controlli all’importazione e le prestazioni a terzi, nonché le misure urgenti e l’avvalimento di soggetti esterni. Contiene anche regole transitorie per le autorizzazioni pregresse e per il passaggio alla nuova disciplina.
Attuazione della disciplina fitosanitaria regionale lombarda: autorizzazioni, controlli, tariffe e supporti al servizio fitosanitario
Disciplina attuativa della sorveglianza fitosanitaria in Lombardia
Il regolamento attua la legge regionale 23 marzo 2004, n. 4, definendo le procedure operative per autorizzazioni, denunce di inizio attività, controlli, tariffe e supporti organizzativi del servizio fitosanitario regionale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.
Rilascio dell’autorizzazione regionale
L’autorizzazione regionale per la produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è rilasciata dalla struttura della direzione generale agricoltura competente per il servizio fitosanitario regionale (SFR). I requisiti di professionalità e di impianti/attrezzature sono stabiliti con atto dirigenziale, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale; la professionalità può risultare da una formazione scolastica o professionale di almeno due anni coerente con il settore interessato.
La domanda si presenta tramite SIARL e i requisiti possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva. L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni, salvo interruzione motivata dei termini. Se occorrono altri assensi amministrativi, si attiva conferenza di servizi; il silenzio delle amministrazioni partecipanti entro il termine vale come assenso, nei limiti consentiti dalla legge.
L’autorizzazione indica tipologia produttiva, specie o prodotti autorizzati, luoghi di produzione, immagazzinamento e vendita, nonché prescrizioni settoriali e fitosanitarie. Può essere sospesa o revocata per esigenze di tutela fitosanitaria in presenza di fitopatie o epidemie dovute a patogeni o parassiti da quarantena.
Esonero dei commercianti al dettaglio
L’esonero dall’autorizzazione riguarda solo chi svolge esclusivamente vendita al dettaglio di fronde e fiori recisi, piante in vaso destinate al consumatore finale e sementi confezionate da altri produttori autorizzati. I materiali devono essere idonei sotto il profilo fitosanitario e correttamente documentati secondo la normativa su etichettatura e passaporto delle piante.
Il SFR può effettuare controlli in ogni momento, prelevare campioni, disporre il sequestro di materiale privo di garanzie fitosanitarie e la distruzione dei prodotti infestati da organismi da quarantena non eliminabili con trattamento idoneo.
Procedura tramite sportello unico per le attività produttive
Quando l’autorizzazione è richiesta insieme alla realizzazione di impianti produttivi, si applica la procedura dello sportello unico per le attività produttive. In tal caso il SFR trasmette l’autorizzazione, con eventuali prescrizioni sugli impianti, al responsabile dello sportello unico.
Validità delle autorizzazioni pregresse e sostituzione
Restano valide fino alla sostituzione le autorizzazioni e iscrizioni preesistenti previste dalla normativa statale e comunitaria in materia di produzione e commercio di piante, passaporto delle piante, materiali di moltiplicazione, sementi, materiali forestali e registri ufficiali di produttori e fornitori. Per i soggetti già iscritti ai registri ufficiali, la sostituzione avviene d’ufficio; negli altri casi avviene su richiesta dell’interessato.
Denuncia di inizio attività
Nei casi previsti dalla legge regionale, l’autorizzazione è sostituita da denuncia di inizio attività. La direzione generale agricoltura definisce modello e documentazione da allegare, indicando i requisiti professionali e le attrezzature necessarie; tali requisiti possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva. La denuncia va presentata tramite SIARL. Il SFR può sospendere l’iscrizione al registro regionale fitosanitario e l’avvio dell’attività se sussistono ostacoli amministrativi o tecnici non superabili con integrazioni o prescrizioni.
Registro regionale fitosanitario
I soggetti autorizzati o che abbiano presentato denuncia di inizio attività sono iscritti nel registro regionale fitosanitario, articolato in due sezioni: una per i soggetti autorizzati e una per quelli che operano tramite denuncia di attività. L’iscrizione assolve gli obblighi di registrazione previsti dalle norme nazionali e comunitarie per produttori e fornitori. Dal momento dell’iscrizione, i soggetti devono rispettare gli adempimenti previsti dalla legge regionale. L’avvenuta iscrizione è resa pubblica con elenco trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Controlli periodici sugli iscritti
Il SFR effettua controlli periodici mediante piano triennale approvato con decreto del direttore generale. I controlli sono eseguiti dagli ispettori fitosanitari competenti per territorio e mirano a verificare, in un’unica visita, sia il rispetto della normativa vigente sia i requisiti fitosanitari dei vegetali e prodotti vegetali rispetto alle destinazioni dichiarate.
Sono previsti controlli almeno annuali, e nei periodi opportuni, per i vivaisti e produttori coinvolti in attività a rischio o soggette a specifici obblighi, tra cui:
- produttori vivaisti di vegetali destinati alla piantagione potenzialmente ospiti di patogeni da quarantena;
- produttori destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
- produttori autorizzati all’emissione del passaporto delle piante;
- moltiplicatori di sementi e produttori di sementi destinate all’esportazione con controlli di campo;
- produttori di patate che commercializzano all’ingrosso per consumo o trasformazione.
Per altre categorie sono previsti controlli a campione con soglie minime annue:
- 25% per la commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali soggetti a patogeni da quarantena e passaporto/documento di commercializzazione;
- 10% per i piccoli produttori esonerati dall’iscrizione ai registri ufficiali;
- 5% per la commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali non soggetti a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto.
Le misure ufficiali fitosanitarie, se necessarie a seguito dei controlli, sono adottate dal dirigente competente, salvo i casi urgenti disciplinati separatamente.
Vigilanza, accertamento delle violazioni e sanzioni
Il piano annuale di attuazione delle attività fitosanitarie specifica anche le verifiche sistematiche da svolgere sui soggetti iscritti al registro e può approvare i modelli dei verbali. L’attività di vigilanza e l’accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari, che operano come agenti accertatori ai sensi della legge n. 689/1981.
I verbali devono contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa regionale sulle sanzioni amministrative. Per l’irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina della legge regionale n. 90/1983. Se non vi è pagamento in misura ridotta, la struttura che ha accertato la violazione trasmette rapporto al dirigente competente per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione o per l’archiviazione motivata, corredandolo degli elementi di prova, della notifica e dei dati utili alla determinazione della sanzione.
Tariffe per i controlli all’importazione
Per i controlli fitosanitari all’importazione presso Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari in Lombardia, importatori o agenti doganali devono corrispondere un corrispettivo non rimborsabile, destinato a coprire i costi dei controlli documentali, di identità e fitosanitari.
La Giunta regionale determina le tariffe in base a costi del personale, oneri di struttura, ammortamenti, prelievi e analisi, costi amministrativi e formazione. Se i controlli sono effettuati con frequenza ridotta per taluni prodotti o Paesi terzi, la tariffa può essere proporzionata alla riduzione e riscossa su tutte le spedizioni. Restano possibili ulteriori corrispettivi per spese supplementari, come trasferte eccezionali, attese, controlli fuori orario, analisi supplementari, misure ufficiali particolari e traduzioni ufficiali. Se si applicano tariffe diverse da quelle standard europee, i relativi criteri devono essere trasmessi alla Commissione UE tramite il servizio fitosanitario centrale.
Prestazioni di controllo e certificazione su richiesta di terzi
Il SFR può svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, attività di controllo e certificazione fitosanitaria che esulino dalle funzioni istituzionali, a fronte di corrispettivi commisurati ai costi. Le prestazioni sono ammissibili solo se compatibili con l’ordinaria attività istituzionale e in assenza di analoghi accertamenti già disposti dal SFR.
Le attività possono essere svolte con sopralluoghi e analisi fitopatologiche presso i laboratori del SFR di Vertemate con Minoprio e di Pavia, eventualmente avvalendosi di laboratori di supporto. Le indagini possono riguardare virus e viroidi, funghi, batteri, fitoplasmi, nematodi, acari e insetti.
Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta, distinguendo tra prestazioni tabellari e prestazioni a vacazione. Nella determinazione si considerano costo del personale, materiali di consumo, oneri fissi di funzionamento e spese di missione. Per enti pubblici, consorzi o associazioni senza scopo di lucro, i corrispettivi possono essere definiti con convenzioni specifiche approvate dalla Giunta.
Misure fitosanitarie urgenti
In caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, quando i tempi ordinari renderebbero inefficace l’intervento, l’ispettore fitosanitario può adottare direttamente misure urgenti: quarantena della partita o lotto, trattamento adeguato, oppure distruzione dei vegetali, dei prodotti vegetali e dei materiali connessi idonei alla diffusione del rischio. L’ispettore redige un verbale con indicazione del rischio, delle misure e dei tempi di esecuzione, consegnandone copia al proprietario o rappresentante e al funzionario responsabile.
Avvalimento di soggetti esterni per il supporto al servizio fitosanitario
La Regione può avvalersi, tramite convenzioni, di personale tecnico di enti pubblici o di soggetti privati di comprovata esperienza nei settori agricolo-forestali, purché abbiano personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato con funzioni esclusivamente di pubblico interesse e almeno una sede operativa in Lombardia.
Per le attività diagnostiche sono richiesti accreditamento del laboratorio, almeno tre tecnici analisti abilitati e le autorizzazioni in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Per la vigilanza in campo e sul territorio è richiesta una dotazione di almeno tre tecnici riconosciuti idonei dal SFR.
Non possono essere convenzionati soggetti che svolgano attività economica nello stesso comparto controllato, che abbiano partecipazioni o rapporti d’affari con imprese del settore, che rivestano ruoli dirigenziali in organizzazioni professionali agricole o associazioni di categoria, che abbiano svolto consulenza alle imprese controllate negli ultimi cinque anni o che abbiano liti pendenti in materia fitosanitaria con la Regione.
Le convenzioni devono indicare motivi del ricorso all’avvalimento, attività affidate, comparti interessati, durata, modalità operative, risorse umane impiegate, cause di risoluzione e condizioni di pagamento. La Regione resta responsabile delle attività svolte nei limiti convenzionali e il controllo sul rispetto delle convenzioni è affidato al dirigente competente. I soggetti privi di conflitti di interesse devono essere individuati entro 90 giorni e inseriti in un elenco da aggiornare periodicamente.
Idoneità del personale esterno e incompatibilità
L’idoneità del personale tecnico messo a disposizione dai soggetti esterni è riconosciuta con decreto del direttore generale, previa verifica dei requisiti. La professionalità va dimostrata con titolo di studio, frequenza di corsi di addestramento e specializzazione fitosanitaria di almeno tre mesi presso un servizio fitosanitario regionale oppure con stage di pari durata presso un servizio fitosanitario regionale.
Costituiscono cause ostative per i singoli incarichi:
- rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con imprese agricole, vivaistiche, di commercio di vegetali o di spedizioniere;
- partecipazioni, anche minoritarie, o altri interessi in imprese dei medesimi settori o iscritte nel registro regionale fitosanitario, nonché cause pendenti con tali imprese;
- dirigenza di organizzazioni, associazioni, comitati, società o enti operanti nei settori indicati.
Regime transitorio e applicabilità pratica
La disciplina contiene un regime transitorio per il passaggio dai titoli autorizzativi preesistenti al nuovo sistema di autorizzazione regionale o denuncia di inizio attività. Per i profili economici e di controllo, molte disposizioni rinviano a provvedimenti annuali o triennali della struttura regionale competente; pertanto, la disciplina regolamentare va letta come quadro procedurale di base, applicabile in Lombardia nei limiti dei successivi atti attuativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 2 dic 2005R.R. Lombardia 8/2005
- Legge · 20 dic 2005L.R. Lombardia 19/2005
- Regolamento · 9 nov 2005R.R. Lombardia 6/2005
- Legge · 27 dic 2005L.R. Lombardia 20/2005
- Legge · 29 dic 2005L.R. Lombardia 22/2005
- Legge · 4 nov 2005L.R. Lombardia 16/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →