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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1122

Proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Normativa italiana071U1122Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge proroga di sei mesi il termine previsto dal decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, relativo a modifiche del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. Dispone inoltre la copertura dell’onere di 66 miliardi per il 1972 mediante operazioni finanziarie del Tesoro e stabilisce regole su mutui, titoli e certificati di credito.

Proroga di 6 mesi del termine per il regime fiscale dei prodotti petroliferi e copertura finanziaria

Proroga del termine sul regime fiscale dei prodotti petroliferi

Il provvedimento interviene in via urgente per prorogare di sei mesi il termine previsto dall’art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. La misura opera quindi su una disciplina già esistente, estendendone temporalmente l’efficacia.

Copertura finanziaria dell’onere

L’onere derivante dalla proroga è quantificato in 66 miliardi di lire per l’anno 1972. La copertura è affidata al ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato a effettuare nel 1972, attraverso:

  • mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;
  • emissione di buoni pluriennali del Tesoro;
  • emissione di speciali certificati di credito.

Mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche

I mutui possono essere contratti per un periodo di ammortamento non superiore a 20 anni. Le condizioni, le forme e le modalità sono demandate ad apposite convenzioni tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio, da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro e le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione del medesimo Ministero, con specifico vincolo a favore del Consorzio.

Buoni pluriennali del Tesoro e certificati di credito

Per i buoni pluriennali del Tesoro è previsto un termine di scadenza non superiore a 9 anni, con applicazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito sono disciplinati in modo più puntuale:

  • ammortamento in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell’anno successivo a quello in cui è stata stabilita l’emissione dell’ultima quota;
  • interessi pagabili semestralmente in via posticipata il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno;
  • prezzi di emissione, tassi, tagli, caratteristiche, piani di rimborso e altre condizioni stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
  • possibilità di collocamento anche tramite consorzi, compresi consorzi di garanzia, e di ammortamento anticipato.

Regime fiscale e garanzie dei certificati di credito

Ai certificati di credito, ai loro interessi e agli atti ad essi relativi si applicano le esenzioni fiscali e le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. I certificati e le relative cedole sono inoltre equiparati ai titoli di debito pubblico e alle rispettive rendite, con godimento delle relative garanzie, privilegi e benefici. Possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti esercenti il credito, l’assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Copertura contabile e decorrenza

Per il 1972 gli oneri relativi a interessi, spese ed eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie sono coperti mediante riduzione dei fondi speciali iscritti ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo integrale

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