DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1121
Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto fissa al 1° aprile 1972 l’avvio dell’esercizio delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge n. 281/1970. Stabilisce inoltre l’iscrizione in bilancio del fondo comune per il 1972, nei limiti di 9/12 dell’importo dovuto, e autorizza le variazioni di bilancio conseguenti. Le amministrazioni statali possono assumere impegni solo entro 3/12 degli stanziamenti 1972 relativi alle funzioni da trasferire.
Decorrenza del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ordinarie
Decorrenza del trasferimento delle funzioni alle Regioni ordinarie
Il provvedimento disciplina la data di avvio del passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della disciplina di delega prevista dalla legge n. 281 del 1970 e della disposizione transitoria della Costituzione. La finalità è coordinare il trasferimento delle competenze con gli effetti contabili e di bilancio per l’anno 1972.
Ambito del trasferimento e data di efficacia
I decreti legislativi emanati in base alla delega dell’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 producono effetto, quanto al trasferimento delle funzioni amministrative, dal 1° aprile 1972. Dalla stessa data:
- inizia l’esercizio delle funzioni trasferite da parte delle Regioni;
- si procede all’iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune previsto dall’art. 8 della legge n. 281/1970.
Disciplina del fondo comune per il 1972
Per l’anno 1972 il fondo comune viene determinato in misura pari ai nove dodicesimi dell’importo risultante dall’applicazione delle regole contenute nell’art. 8 della legge n. 281/1970. La previsione ha quindi una valenza transitoria, limitata al solo esercizio 1972.
Variazioni di bilancio autorizzate
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per:
- iscrivere il fondo comune;
- sopprimere o ridurre gli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, in conformità a quanto stabilito nei decreti legislativi di trasferimento.
Limiti agli impegni di spesa delle amministrazioni statali
Per l’anno 1972 le amministrazioni dello Stato, sui fondi relativi alle funzioni da trasferire alle Regioni nelle materie dell’art. 117 della Costituzione, possono assumere impegni solo entro il limite dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti:
- dallo schema di bilancio di previsione per il 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971;
- dalle successive variazioni disposte con decreti del Ministro per il tesoro per l’attuazione di particolari provvedimenti legislativi.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Testo integrale
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