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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

Normativa italiana071U0854Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica dal 1 novembre 1971 il regime fiscale dell’acquavite di vino e del vermut: sopprime alcuni abbuoni per l’acquavite prodotta da tale data, riduce a un anno l’invecchiamento minimo del brandy e estende al vermut estero certe agevolazioni, con mantenimento di un diritto erariale. Prevede anche una disciplina sulle deficienze di alcole nei magazzini di invecchiamento.

Modifiche al regime fiscale di alcoli, acquavite di vino e vermut

Modifiche fiscali su acquavite di vino, brandy e vermut

Il provvedimento interviene sul regime fiscale degli alcoli, con misure puntuali su acquavite di vino e vermut. Le disposizioni hanno soprattutto rilievo per la produzione e l’importazione effettuate a partire dal 1 novembre 1971.

Acquavite di vino: abbuoni e invecchiamento del brandy

Per l’acquavite di vino prodotta dal 1 novembre 1971 non si applicano più gli abbuoni previsti dall’art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142. Contestualmente, il periodo minimo di invecchiamento dell’acquavite di vino commercializzata con denominazione di brandy è ridotto a un anno.

Deficienze in alcole nei magazzini di invecchiamento

Per le deficienze in alcole anidro rilevate nelle verificazioni periodiche dei magazzini assimilati ai doganali destinati all’invecchiamento dell’acquavite di vino prodotta dall’entrata in vigore della legge, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze non superano il 5% annuo. La soglia opera quindi come limite di tolleranza fiscale per tali perdite.

Vermut importato: estensione delle agevolazioni

Al vermut importato dall’estero, prodotto dal 1 novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria e fabbricato secondo la disciplina richiamata dal decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, e dal d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano le agevolazioni previste per il vermut nazionale dall’art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200. Resta comunque dovuto il diritto erariale di lire 60.000 per ettanidro.

Prova dei requisiti per il vermut estero

Per ottenere i benefici, i requisiti devono risultare da documenti esteri che siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l’estero.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le principali misure sostanziali si applicano, per espressa previsione, alle produzioni dal 1 novembre 1971.

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