L.R. Basilicata 14/2003
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n. 14"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 7 maggio 2003, n. 14 modifica la disciplina regionale sulla caccia: iscrizione agli ATC, accesso dei cacciatori fuori regione, calendario venatorio, giornate e orari di caccia, prelievi in deroga e relativi controlli. Prevede adeguamento del regolamento entro 90 giorni e entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale e delle deroghe in Basilicata
Modifiche alla disciplina venatoria regionale in Basilicata
La legge interviene sulla normativa regionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, incidendo sulla gestione degli ambiti territoriali di caccia, sul calendario venatorio, sulle deroghe e sulle relative procedure. La disciplina si applica nel territorio della Regione Basilicata.
Iscrizione agli ATC e accesso dei cacciatori
Il cacciatore residente e domiciliato in Basilicata ha diritto a iscriversi a un ambito territoriale di caccia presentando domanda al comitato direttivo dell’ATC in cui risiede e ha il domicilio, nel periodo 1° febbraio-28 febbraio di ogni anno, con versamento della quota massima prevista dalla normativa richiamata.
I cacciatori in regola con il versamento hanno diritto all’accesso venatorio annuale in tutti gli ATC della Regione, previa comunicazione ai rispettivi comitati direttivi. Le ammissioni devono comunque rispettare il rapporto territorio-cacciatori previsto dalla legge e sono rinviate alla disciplina del regolamento regionale.
I posti residui dopo le iscrizioni sono assegnati, entro i limiti dell’indice di densità venatoria, ai richiedenti di altre regioni secondo priorità progressive:
- nativi in Basilicata non più residenti e, in alternativa, cacciatori non nativi proprietari, possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi ricompresi nell’ATC, purché di estensione non inferiore a 10 ettari;
- cacciatori provenienti da altre regioni;
- cacciatori provenienti da altri Stati europei.
I cacciatori non residenti né domiciliati nella Regione presentano domanda al comitato direttivo dell’ATC prescelto nel periodo 1° febbraio-28 febbraio di ogni anno. I comitati direttivi rendono pubbliche le graduatorie degli aventi diritto entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto degli indici di densità venatoria.
Programmazione delle attività negli ATC
Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato direttivo trasmette alla Provincia il programma delle attività da svolgere. La Provincia verifica la compatibilità del programma con la pianificazione faunistico-venatoria entro il 30 aprile successivo, o comunque prima dell’inizio della stagione venatoria.
Per i cacciatori fuori Regione ammessi, la programmazione può prevedere esclusivamente accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale o giornaliera, previo versamento di un contributo stabilito dal regolamento regionale.
Calendario venatorio, specie cacciabili e tempi di caccia
Il calendario venatorio è approvato annualmente dalla Giunta regionale, sentiti l’INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno.
Il calendario disciplina tempi, giorni, specie cacciabili, numero dei capi abbattibili, luoghi e modalità di caccia, durata della giornata venatoria e periodi di addestramento dei cani.
La stagione venatoria inizia la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta regionale può modificare i termini di caccia per determinate specie, in relazione a situazioni ambientali e tradizioni locali, ma i termini complessivi devono comunque ricadere tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno successivo; la modifica è subordinata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
La Giunta regionale disciplina annualmente nel calendario venatorio l’esercizio delle deroghe previste dalla legge.
La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata dal 1° agosto sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, nel rispetto dell’arco temporale previsto dalla normativa statale richiamata; per i predatori si applicano le direttive delle Amministrazioni provinciali, sentito l’INFS.
Le specie cacciabili sono quelle indicate dall’articolo 18 della legge statale n. 157/1992 e successive modifiche, riportate nell’allegato A.
Giornate venatorie, orari e limitazioni territoriali
L’esercizio venatorio è limitato a tre giornate settimanali: mercoledì, sabato e domenica, oppure in alternativa a tre giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì, d’intesa con le Amministrazioni provinciali. Resta fermo il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, tra il 1° ottobre e il 30 novembre, la Giunta regionale può regolare diversamente le giornate di caccia, sentito l’INFS e tenuto conto delle consuetudini locali.
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; in alternativa si fa riferimento all’orario rilevato annualmente dall’Ufficio meteorologico dell’aeroporto di Bari.
Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oppure per malattie o altre calamità.
I Sindaci, d’intesa con le Amministrazioni provinciali, possono vietare la caccia per periodi limitati in aree in cui, per ragioni turistiche o altre motivazioni, la presenza di persone renda pericoloso l’esercizio venatorio per la pubblica incolumità.
Deroghe alla disciplina comunitaria
La Regione disciplina l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, nel rispetto dell’articolo 9 della direttiva, dei principi e delle finalità degli articoli 1 e 2, nonché delle disposizioni della legge regionale.
Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità consentite dalla direttiva e devono indicare:
- le specie prelevabili;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- il numero dei capi prelevabili giornalmente e complessivamente nel periodo.
I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono definiti dalla Regione d’intesa con gli Ambiti territoriali di caccia.
Le deroghe sono applicate per periodi determinati, sentito l’INFS o istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono riguardare specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Per quanto non previsto si rinvia all’articolo 19-bis della legge n. 221/2002.
Disposizioni transitorie e finali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adegua il regolamento previsto per l’articolo 25 della legge regionale n. 2/1995 alle nuove disposizioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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