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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 2/2022

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 (ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL’ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26)” E S.M.I.

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 2/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Emilia-Romagna modifica in via transitoria l’allegato D del regolamento regionale n. 1/2017 sul contributo per fasce di potenza. Dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2026 sono sostituite le tabelle per generatori a fiamma e cogeneratori con nuovi importi, applicabili solo in tale periodo.

Disposizioni transitorie sul contributo per fasce di potenza degli impianti termici

Disposizioni transitorie sul contributo per fasce di potenza degli impianti termici

Il regolamento regionale dell’Emilia-Romagna introduce una disciplina transitoria limitata nel tempo sul contributo dovuto per fasce di potenza nell’ambito del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1, relativo agli impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva e produzione di acqua calda sanitaria.

Ambito di applicazione e durata

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato D del regolamento regionale n. 1/2017, in particolare il sistema di contributo previsto per le fasce di potenza dell’art. 23.

  • La nuova disciplina si applica dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2026.
  • Terminato tale periodo, il regolamento transitorio cessa di operare secondo il suo testo, salvo ulteriori interventi normativi.

Nuove tabelle dei contributi

Nel periodo indicato sono sostituite le tabelle precedenti relative a due categorie di generatori.

Per i generatori a fiamma, con esclusione della biomassa legnosa, i contributi sono determinati come segue:

  • potenza inferiore a 35 kW: € 1,75;
  • potenza da 35 a 100 kW: € 7,00;
  • potenza da 101 a 300 kW: € 14,00;
  • potenza superiore a 300 kW: € 24,50.

Per gli altri generatori: cogeneratori è previsto un contributo unico, per tutte le potenze, pari a € 14,00.

Effetti pratici

La disposizione ha natura meramente transitoria e serve a sostituire, per un arco temporale definito, i valori contributivi già previsti nell’allegato D del regolamento del 2017. Per gli operatori del settore e per i soggetti tenuti al pagamento del contributo, rileva quindi solo per gli impianti e le verifiche soggetti al regime vigente tra ottobre 2022 e dicembre 2026.

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