DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13
Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (febbraio 2003) che innalza la provvisionale prevista dall'art.7 della L.302/1990 dal 20% al 90% e modifica la regola sulla non ripetizione limitandola a una quota del 20%; consente il riconoscimento dell'assegno vitalizio anche in assenza di sentenza quando la natura terroristica/di criminalità organizzata e il nesso causale sono chiaramente dimostrabili; amplia le borse di studio anche a scuola elementare e media; prevede ricalcolo degli importi già erogati e copertura finanziaria a decorrere dal 2003. Entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Maggior tutela economica per vittime di terrorismo e criminalità organizzata
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