DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (2003) per prevenire e reprimere la violenza nelle manifestazioni sportive: introduce il reato di possesso di artifizi pirotecnici negli impianti, amplia la possibilità di arresto e la flagranza basata su documentazione video (alcune norme operate fino al 30/06/2010), attribuisce al prefetto poteri di differimento o divieto di gare, impone obblighi di sicurezza per impianti >7.500 (biglietti numerati, metal detector, videosorveglianza, separazioni), prevede sanzioni amministrative e divieti di bagarinaggio, e istituisce l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Diverse disposizioni dovevano essere attuate con decreti ministeriali e alcune hanno decorrenze temporali specifiche.
Contrasto alla violenza negli eventi sportivi e sicurezza degli impianti
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