Cassazione Penale, Sentenza n. 13602/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grasso, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 27) pur avendo annullato le misure relative ai capi 41) e 42) per le singole cessioni. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione, contraddittorietà e mancanza di gravità indiziaria rispetto all'attribuzione di una partecipazione associativa e, in particolare, del ruolo di "esattore" (sostenendo che i fatti contestati sono episodici, riconducibili ad atti di solidarietà familiare, di modesta entità e non dimostrano continuità e professionalità richieste per un ruolo organico); (ii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella motivazione dell'adeguatezza della misura carceraria, con censura dell'uso della presunzione di necessità cautelare ex art. 275 c.3 c.p.p. e della mancata discriminazione delle posizioni individuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o, sul secondo motivo, generico e inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e priva di aporie logiche: le risultanze investigative (captazioni telefoniche e ambientali, il sequestro di rilevante quantitativo di droga e denaro nell'abitazione del figlio, la gestione continuativa dell'attività di spaccio anche dall'interno del carcere tramite altri membri, le intercettazioni che dimostrano l'intervento del ricorrente per il recupero dei crediti e la sua piena consapevolezza dell'attività illecita) giustificano la qualificazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e la valutazione delle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha proposto un'efficace confutazione critica degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza di riesame e che le argomentazioni difensive risultano, in larga parte, ripetitive e aspecifiche.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
La Corte conferma che l'appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta dalla continuità, dall'inserimento organico e dal contributo operativo anche se non emergono reati-fine specifici a carico del singolo; il ruolo di "esattore" è coerente con la partecipazione associativa quando risulti stabile, rilevante e funzionale all'organizzazione.
art. 73 d.P.R. 309/90
Distinto riferimento ai reati di cessione (reati-fine): il tribunale aveva escluso la gravità indiziaria per specifiche cessioni (capi 41 e 42) ma ciò non impedisce di ritenere la partecipazione associativa quando le altre risultanze dimostrino adesione e ruolo organico.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicabilità della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di chi risulta gravemente indiziato di associazione per delinquere in materia di stupefacenti; la presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici che il ricorrente non ha fornito.
art. 274 lettera c) cod. proc. pen.
Richiamata quale parametro per le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione/criminalità), valutata alla luce della gravità indiziaria e dei profili di operatività dell'organizzazione.
art. 606 co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione: il ricorso contestava vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficientemente specifiche e non idonee a dimostrare gli errori denunciati.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato per il limite motivazionale del ricorso (necessità di motivazione stringata); la Corte osserva che la difesa ha comunque riproposto in termini generici le stesse censure del riesame senza confutare criticamente le argomentazioni del tribunale.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il giudizio di riesame può rinviare per relationem alla motivazione del provvedimento di primo grado; i due atti possono costituire un corpo unico motivazionale quando il giudice del riesame condivide e integra la ricostruzione del GIP.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) può essere riconosciuta anche senza specifica contestazione di reati-fine a carico del singolo, quando emergano continuità, fiducia e compiti organici (es. gestione di crediti, ruolo operativo ripetuto) che collegano stabilmente il soggetto al gruppo.
- Atti sporadici o interventi motivati da solidarietà familiare e di modesta entità possono non essere sufficienti a escludere la partecipazione associativa se sono inseriti in un quadro probatorio che dimostra continuità, responsabilità affidate e fiducia da parte dei vertici; per confutare ciò è necessario un contrasto critico e puntuale delle risultanze, non semplici deduzioni alternative generiche.
- La presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275 c.3 c.p.p.) opera quando sussista grave indiziato di associazione per stupefacenti: per superarla il difensore deve prospettare elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o la possibilità di misure meno afflittive; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In sede di cassazione cautelare le censure devono essere critiche e mirate a evidenziare aporie logiche o violazioni di diritto nelle motivazioni del giudice di merito; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni del riesame senza confutazione critica porta al rigetto per genericità o infondatezza.
- Il giudice del riesame può rinviare per relationem alla motivazione del GIP quando la ricostruzione originaria sia esaustiva; non è richiesta una completa reinvenzione dei fatti, ma una valutazione critica delle censure difensive e l'indicazione delle ragioni che giustificano conferma o modifica della misura.
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