LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (15/01/1991) che disciplina il diritto di voto degli elettori non deambulanti: se la sezione di iscrizione non è accessibile possono votare in un'altra sezione comunale priva di barriere, previa esibizione di attestazione medica o copia della patente speciale; obblighi di iscrizione e verbalizzazione, gratuità dei certificati, requisiti di arredo e di cabina accessibile, segnalazione delle sezioni e censimento comunale delle barriere. Per alcune elezioni è richiesto che la sezione scelta appartenga allo stesso collegio/circoscrizione. Non è prevista scadenza esplicita.
Accessibilità dei seggi e voto per elettori non deambulanti
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