Risposta n. 96 del 1/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che la somma non costituisce arricchimento patrimoniale né sopravvenienza attiva imponibile, ma una manifestazione finanziaria destinata ai creditori in virtù del concordato; contabilmente verrebbe iscritta come credito e stornata a debiti concordatari senza rilevanza in conto economico.
Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – accordo transattivo – somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – imponibilità IRES e IRAP
Il quesito
Se l'importo ricevuto dall'Istante a seguito di un accordo transattivo che definisce un'azione di responsabilità e che, per il piano concordatario, è destinato a soddisfare i creditori, costituisca un provento imponibile ai fini IRES e IRAP in capo all'Istante.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate non condivide la posizione dell'Istante: l'accordo transattivo ha natura novativa e definisce la lite, l'importo (anche assoggettato a IVA) rappresenta una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art.88 del TUIR e costituisce componente positivo di reddito ai fini IRES; altresì rileva ai fini IRAP quale sopravvenienza attiva iscrivibile nella voce A.5 del conto economico. Ulteriori importi/obblighi previsti dall'accordo saranno valutati ai fini fiscali secondo i relativi presupposti.
Testo integrale
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