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Messaggio

Messaggio numero 1740 del 25-01-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative agli uffici INPS per l’applicazione delle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge 183/2010 sui permessi per l’assistenza a familiari con disabilità grave. In particolare, chiarisce la documentazione da presentare per parenti/affini di terzo grado, impone il riesame delle domande interessate, dispone la sospensione dei provvedimenti in corso al 24 novembre 2010 e fissa al 31 marzo 2011 il termine per integrare le dichiarazioni richieste, pena cessazione o reiezione del beneficio con effetto retroattivo.

Chiarimenti operativi sui permessi per assistenza a persone con disabilità grave dopo la legge 183/2010

Chiarimenti operativi sui permessi per assistenza a persone con disabilità grave dopo la legge 183/2010

Il documento fornisce chiarimenti operativo-procedurali in merito alle modifiche apportate dall’art. 24 della legge 183/2010 alla disciplina dei permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, con richiamo alle istruzioni già contenute nella circolare 155/2010. L’obiettivo è uniformare la gestione delle domande e delle autorizzazioni alla luce del nuovo quadro normativo.

Ambito di applicazione e riferimento normativo

I chiarimenti riguardano in particolare i paragrafi 2 e 7 delle istruzioni operative già diffuse. Il documento interviene sulla gestione delle domande presentate da:

  • parenti e affini di terzo grado;
  • più familiari che chiedano i permessi per l’assistenza al medesimo soggetto con disabilità grave, salvo il caso dei due genitori.

Documentazione sanitaria per parenti e affini di terzo grado

Con riferimento al paragrafo 2, e alla menzione delle patologie invalidanti, viene precisato che il parente o affine di terzo grado che intenda fruire dei benefici deve allegare, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i.

Tale documentazione deve essere:

  • utile;
  • idonea;
  • finalizzata a comprovare la sussistenza della patologia invalidante.

Riesame delle domande e sospensione dei provvedimenti

In relazione al paragrafo 7, gli uffici devono riesaminare le domande già pervenute alla luce del nuovo disposto normativo, con particolare attenzione alle richieste presentate da:

  • parenti e affini di terzo grado del soggetto con disabilità grave;
  • più familiari che assistano lo stesso soggetto, esclusi i due genitori.

Gli operatori devono inoltre sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, ossia al 24 novembre 2010.

Invio delle lettere agli interessati e dichiarazioni integrative

Dopo la sospensione dei procedimenti, gli uffici devono inviare agli interessati specifiche lettere prodotte dalla procedura di gestione delle domande. Con tali comunicazioni viene richiesto di presentare dichiarazioni volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni normative per la fruizione dei permessi.

Le istruzioni operative prevedono che l’invio avvenga nel più breve tempo possibile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di definire rapidamente i casi e contenere l’eventuale contenzioso.

Termini e conseguenze in caso di mancato riscontro

Se le dichiarazioni richieste non pervengono alle sedi INPS entro il 31 marzo 2011, deve essere inviata ai richiedenti una comunicazione con gli effetti seguenti:

  • cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio, se la prestazione è pagata a conguaglio;
  • reiezione della domanda, se la prestazione è pagata direttamente.

In entrambi i casi, l’effetto decorre dal 24 novembre 2010.

Indicazioni finali

Il documento rinvia alle istruzioni tecniche allegate per le modalità operative di dettaglio. L’impostazione complessiva è orientata a una rapida verifica dei requisiti, alla regolarizzazione delle posizioni pendenti e alla riduzione del rischio di contenzioso.

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