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Legge

L.R. Emilia-Romagna 29/2000

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 29/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina il referendum confermativo sulle leggi di revisione dello Statuto regionale, comprese le nuove adozioni di Statuto. Regola pubblicazione, richiesta, raccolta firme, verifica di legittimità, indizione e svolgimento del voto, nonché gli effetti di mancata richiesta, esito negativo o intervento della Corte costituzionale. È stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina del referendum sulle leggi di revisione statutaria

Disciplina del referendum sulle leggi di revisione statutaria

La legge regola, per la Regione Emilia-Romagna, il procedimento referendario previsto dall’articolo 123 della Costituzione sulle leggi di revisione dello Statuto regionale, inclusa l’adozione di un nuovo Statuto. La disciplina riguarda sia l’iniziativa referendaria sia la fase di votazione, scrutinio e proclamazione dei risultati, con alcuni rinvii alla legge regionale n. 34 del 1999.

Approvazione e pubblicazione della legge statutaria

Le leggi di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio regionale con maggioranza assoluta dei componenti e con due deliberazioni legislative identiche, adottate a distanza non inferiore a due mesi. Dopo la seconda deliberazione, il testo è trasmesso al Presidente della Regione, che lo pubblica immediatamente sul Bollettino Ufficiale con apposita intestazione e con l’avviso che, entro tre mesi, può essere richiesta la consultazione popolare da un cinquantesimo degli elettori regionali o da un quinto dei consiglieri regionali.

La pubblicazione avviene separatamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione. Il Bollettino è trasmesso immediatamente al Governo. Dal giorno della pubblicazione decorrono i tre mesi utili per presentare la richiesta di referendum e raccogliere le sottoscrizioni.

Oggetto del quesito e contenuto della richiesta

La richiesta di referendum deve indicare con precisione la legge di revisione statutaria da sottoporre a voto, riportandone la data di approvazione finale del Consiglio regionale e gli estremi del Bollettino Ufficiale in cui è stata pubblicata. Il quesito è rigidamente predeterminato dalla legge e deve essere formulato in modo letterale, senza ulteriori elementi di illustrazione.

Iniziativa referendaria dei cittadini

L’iniziativa popolare può essere promossa da almeno tre elettori dell’Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori. Al deposito presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale devono essere allegati:

  • il testo del quesito, con le firme dei promotori autenticate secondo le regole richiamate dalla legge regionale n. 34 del 1999;
  • i certificati attestanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.

I promotori designano inoltre tre delegati, anche tra loro stessi, con indicazione di recapiti. Il responsabile del procedimento redige verbale del deposito, rilascia copia e trasmette il tutto alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare entro due giorni feriali, oltre che al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per la pubblicazione sul Bollettino.

La Commissione verifica entro sette giorni la legittimità della richiesta, controllando termine, quesito, numero e qualità dei richiedenti. Se servono rettifiche o integrazioni, le comunica ai delegati, assegnando un unico termine non superiore a dieci giorni. La decisione finale sulla legittimità deve essere resa entro i sette giorni iniziali o entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato per correzioni. In caso di illegittimità, la richiesta è dichiarata improcedibile; in caso di legittimità, la decisione è pubblicata sul Bollettino e si può passare alla raccolta firme.

Raccolta, deposito e controllo delle firme

Dopo la comunicazione di legittimità, i delegati presentano i fogli per la vidimazione. I fogli possono essere depositati anche in più momenti e, a scelta dei promotori, anche contestualmente al deposito iniziale. La vidimazione avviene entro cinque giorni dal deposito, oppure entro cinque giorni dalla dichiarazione di regolarità se i fogli sono depositati insieme alle prime tre firme valide.

Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano le regole richiamate della legge regionale n. 34 del 1999; sono nulle le firme raccolte su fogli non vidimati. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, i delegati depositano i fogli vidimati con le firme di un cinquantesimo degli elettori regionali. Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione sul numero delle firme, delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive allegate.

Il responsabile del procedimento effettua i controlli entro quaranta giorni e dichiara nulle le sottoscrizioni non conformi, irregolari o non correttamente autenticate/documentate. Il risultato è formalizzato con verbale trasmesso ai delegati e agli organi regionali, con pubblicazione sul Bollettino.

Se la richiesta è irregolare per difetti di firme, autenticazioni o attestazioni elettorali e sono trascorsi i tre mesi senza ricorso governativo pendente, la legge statutaria viene promulgata senza referendum. Se invece la richiesta è regolare, il Presidente della Regione indice il referendum con decreto entro trenta giorni dalla decisione, fissando la data in una domenica tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo. In presenza di un’altra legge statutaria pubblicata, l’indizione può essere differita fino a sei mesi per accorpare le consultazioni.

Iniziativa referendaria del Consiglio regionale

Se la richiesta è presentata da almeno un quinto dei consiglieri regionali, le firme sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale, che attesta anche la qualifica di consigliere in carica. Non occorrono ulteriori documenti. La richiesta è depositata da tre delegati designati tra i richiedenti, i quali assumono le funzioni previste dalla legge regionale n. 34 del 1999.

Anche in questo caso il responsabile del procedimento redige verbale e trasmette la documentazione alla Commissione, che verifica la legittimità con le stesse scansioni previste per l’iniziativa popolare. Se la richiesta è legittima, il Presidente della Regione la pubblica sul Bollettino e indice il referendum secondo le regole già previste.

Svolgimento del voto, schede e assistenza alle operazioni

Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni richiamate della legge regionale n. 34 del 1999. Le schede sono fornite dalla Giunta regionale, devono essere di carta consistente e di tipo unico, con colore diverso per ciascuna richiesta referendaria, e rispettare le caratteristiche fissate con decreto del Presidente della Regione in conformità alla normativa statale sul referendum ex articolo 138 Cost.

Le schede riportano il quesito esattamente come formulato nella richiesta, seguito dalle opzioni “Sì” e “No”. L’elettore riceve tante schede quanti sono i referendum sottoposti al voto e vota segnando la risposta scelta. Le operazioni di voto iniziano alle ore 6 del giorno fissato e terminano alle ore 22.

Alle operazioni di voto e scrutinio possono assistere, se lo richiedono:

  • un rappresentante di ciascun partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale;
  • un rappresentante dei sottoscrittori, indicato dai delegati e autenticato nelle forme richiamate.

Scrutinio e proclamazione dei risultati

Lo scrutinio segue tempi e modalità indicati nel decreto di indizione. Se l’Ufficio di sezione non conclude per forza maggiore, interviene l’Ufficio regionale per il referendum secondo le procedure previste per i referendum statali. Per la proclamazione dei risultati valgono le norme regionali richiamate.

L’Ufficio regionale, ricevuti i verbali, accerta partecipazione e voti validi favorevoli o contrari. Se prevalgono i “No”, oppure se i “No” sono pari ai “Sì”, la legge di revisione statutaria non è approvata e decade. Se prevalgono i “Sì”, il Presidente della Regione promulga la legge con formula apposita.

Mancata richiesta di referendum e promulgazione senza voto

Se entro tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria non è presentata alcuna richiesta di referendum e non è pendente un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, il Presidente della Regione promulga direttamente la legge allo scadere del termine dei tre mesi.

Rapporti con il giudizio di legittimità costituzionale

Se il Governo promuove questione di legittimità costituzionale, il termine di tre mesi si interrompe e ricomincia a decorrere dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale. Fino a tale pubblicazione sono sospese tutte le attività referendarie, comprese nuove richieste.

Se una richiesta di referendum era già stata presentata, le attività compiute prima dell’interruzione conservano validità solo se il ricorso governativo viene respinto. Il Presidente della Regione dà notizia del ricorso sul Bollettino e ai delegati.

Se la Corte dichiara parzialmente illegittima la legge statutaria, il Consiglio regionale delibera i provvedimenti conseguenziali nella prima seduta utile; se introduce modifiche non meramente formali, la deliberazione è trattata come nuova legge e segue di nuovo l’intero procedimento, facendo perdere validità alle eventuali operazioni referendarie già svolte.

Modifica o abrogazione della deliberazione statutaria

Anche durante i tre mesi successivi alla pubblicazione, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa concernente la revisione statutaria. Se la modifica o l’abrogazione è parziale, la nuova deliberazione è considerata nuova legge di revisione statutaria e deve essere riapprovata e ripubblicata secondo il procedimento ordinario; le operazioni referendarie eventualmente già svolte perdono efficacia.

Determinazione del numero degli elettori e spese

Per calcolare il cinquantesimo degli elettori necessario alla richiesta popolare, si fa riferimento al numero degli elettori accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa in carica.

Per l’identificazione e le funzioni del responsabile del procedimento si applica la legge regionale n. 34 del 1999. Non si applicano, per questi referendum, le disposizioni che prevedono contributi regionali per la raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni, e non sono comunque corrisposti contributi a carico della Regione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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