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Legge

L.R. Emilia-Romagna 35/2000

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 35/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Emilia-Romagna n. 9/1999 sulla valutazione di impatto ambientale, estendendo i riferimenti alle direttive UE, chiarendo l’esclusione dei progetti già di competenza ministeriale e l’assoggettamento allo screening di alcuni progetti trasferiti alla Regione, aggiornando gli allegati e sopprimendo una disposizione ormai superata. La disciplina resta quella della VIA/screening regionale, con effetti applicabili dopo il 16 novembre 2000.

Modifiche alla disciplina regionale VIA dell’Emilia-Romagna

Modifiche alla disciplina regionale della VIA in Emilia-Romagna

La legge regionale Emilia-Romagna 16 novembre 2000, n. 35 interviene sulla L.R. 18 maggio 1999, n. 9, che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale. L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna e coordina la normativa regionale sulla VIA e sulla procedura di verifica (screening).

Aggiornamento del quadro normativo di riferimento

Viene innanzitutto ampliato il riferimento alle fonti europee richiamate dalla legge regionale, sostituendo il richiamo alla sola direttiva 85/337/CEE con il richiamo congiunto alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. Il provvedimento adegua così la base normativa della disciplina regionale alla più recente evoluzione comunitaria in materia di VIA.

Ambito di applicazione e rapporti con la competenza ministeriale

La modifica all’articolo 4 chiarisce che restano esclusi dalla disciplina regionale i progetti di impianti, opere o interventi ricompresi negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, comprese le loro modifiche, quando siano sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nell’ambito della competenza del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 6 della legge n. 349/1986.

Inoltre, per i progetti di trasformazione o ampliamento di tali impianti, opere o interventi, già sottoposti a VIA ministeriale e successivamente trasferiti alla competenza regionale in base al DPCM 3 settembre 1999, è prevista l’assoggettabilità alla procedura di verifica (screening) secondo gli articoli 9 e 10 della legge regionale.

Procedura di verifica (screening)

La legge amplia i contenuti della disciplina dello screening, prevedendo che tra gli elementi da considerare vi siano anche le caratteristiche dei progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla verifica, in relazione agli elementi indicati nell’allegato D. Ciò rafforza la funzione selettiva della procedura preliminare rispetto all’eventuale VIA.

Decisioni dell’autorità competente

All’articolo 19 viene precisato che l’atto conclusivo dell’autorità competente può riguardare non solo la decisione sulla VIA, ma anche la decisione relativa alla procedura di verifica (screening). La modifica rende esplicito che la Regione deve pronunciarsi anche sull’esito della fase preliminare di verifica.

Abrogazioni e aggiornamenti di coordinamento

Viene eliminato un inciso dell’articolo 30, comma 3, relativo alla decorrenza collegata alla pubblicazione di direttive regionali, segno di una disciplina transitoria non più necessaria. Viene inoltre integrato l’articolo 31, comma 2, prevedendo che la relazione possa riguardare anche i risultati della prima applicazione delle procedure introdotte dalla legge. Infine, l’articolo 32 della L.R. n. 9/1999 è abrogato.

Sostituzione degli allegati

La legge sostituisce integralmente gli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 9/1999 con i nuovi allegati richiamati dalla legge stessa. Gli allegati aggiornano l’elenco dei progetti rilevanti ai fini della disciplina regionale sulla VIA e sullo screening.

Rilevanza pratica e attualità

Il provvedimento ha natura modificativa e si inserisce in una disciplina tecnica della VIA riferita a una specifica fase storica della normativa regionale. Considerato che interviene su allegati e disposizioni operative del 1999 e contiene anche una norma abrogativa, il suo contenuto ha oggi principalmente rilievo storico-sistematico per la ricostruzione della versione originaria della L.R. n. 9/1999, più che come testo autonomamente applicabile.

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