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Legge

L.R. Emilia-Romagna 30/2000

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 30/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna localizzazione, autorizzazione, risanamento e controllo di impianti radio-TV, telefonia mobile ed elettrodotti, coordinandoli con urbanistica e salute. Prevede divieti localizzativi, catasti, sanzioni, contributi regionali per il risanamento e regole transitorie, con obblighi e scadenze in gran parte concentrati nei primi anni di vigenza.

Tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici in Emilia-Romagna

Tutela della salute e dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico

La legge dell’Emilia-Romagna detta una disciplina organica per prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, coordinando le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica con la localizzazione, l’autorizzazione e il risanamento degli impianti radio-TV, di telefonia mobile e delle reti elettriche.

Ambito di applicazione e esclusioni

La disciplina non si applica agli apparati del Ministero dell’interno, delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo forestale, della Polizia municipale, della Protezione civile e dei servizi di emergenza sanitaria. Per gli apparati dei radioamatori è previsto un regolamento regionale specifico, da adottarsi in coerenza con la normativa statale richiamata.

Nuove tecnologie e impianti a bassa potenza

La Giunta regionale, con direttiva rivolta agli enti locali e previo parere della commissione assembleare competente, individua le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d’antenna non superiore a 2 watt sono assoggettati alla sola comunicazione al Comune e all’ARPA almeno 45 giorni prima dell’installazione, oltre che alle disposizioni su catasto e controlli richiamate dalla legge.

Impianti radio e televisivi: pianificazione provinciale e vincoli localizzativi

La Provincia deve dotarsi di un Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva, coerente con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze e con i limiti statali di esposizione. Il Piano è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e può essere ricompreso nel PTCP. Sono vietate le localizzazioni in aree residenziali o per servizi collettivi, nelle fasce di rispetto, nei parchi urbani, nelle aree per attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, nonché su specifici edifici vincolati o di pregio; restano esclusi dal divieto i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti dalla normativa statale richiamata.

Pianificazione comunale e autorizzazioni per gli impianti radio-TV

I Comuni devono adeguare la pianificazione urbanistica ai piani provinciali e possono acquisire, occupare d’urgenza ed espropriare le aree necessarie, assegnandole in diritto di superficie ai gestori. Gli impianti radio-TV sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere di ARPA e AUSL; prima dell’approvazione del piano provinciale, l’autorizzazione avviene sentito il Comitato tecnico provinciale. Una direttiva regionale, da emanarsi entro 60 giorni, definisce gli elaborati tecnici da produrre e i criteri per le spese istruttorie.

Catasto degli impianti radio-TV e risanamento

Presso ARPA è istituito il catasto degli impianti fissi radio-TV, in coerenza con il sistema informativo ambientale regionale e con il catasto nazionale. Entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, i gestori devono trasmettere l’elenco degli impianti installati e i Comuni gli atti autorizzativi rilasciati. Gli impianti esistenti devono essere autorizzati e adeguati mediante piani di risanamento o delocalizzazione: i gestori presentano domanda o piano entro sei mesi; la delocalizzazione va completata entro sei mesi dall’approvazione del piano; l’adeguamento ai limiti deve comunque avvenire entro due anni dall’entrata in vigore.

Telefonia mobile: programma annuale, autorizzazione e catasto

Gli impianti fissi di telefonia mobile sono soggetti ad autorizzazione comunale, di norma sulla base di un programma annuale delle installazioni presentato dai gestori, corredato da localizzazione e documentazione tecnica. Il Comune pubblicizza la presentazione del programma e acquisisce osservazioni dei soggetti interessati; poi autorizza previo parere di ARPA e AUSL. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni. In casi particolari sono ammesse singole autorizzazioni. È previsto un catasto presso ARPA e i gestori devono trasmettere semestralmente i dati degli impianti autorizzati o modificati con semplice comunicazione.

Telefonia mobile: divieti, impianti mobili e modifiche non sostanziali

Nuovi impianti di telefonia mobile non possono essere localizzati in aree sanitarie, assistenziali o scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali; in prossimità di tali aree devono essere perseguiti obiettivi di qualità di minimizzazione dell’esposizione. Su edifici storico-architettonici o monumentali, e su immobili di pregio storico-culturale individuati dagli strumenti urbanistici, la localizzazione è ammessa solo se tecnicamente si dimostra la minimizzazione delle esposizioni e se vi è il parere favorevole dell’autorità culturale competente o della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Gli impianti mobili sono ammessi previa comunicazione 45 giorni prima, con parere favorevole di ARPA e AUSL, e devono rispettare i divieti di localizzazione. Le modifiche di impianti già autorizzati che non incrementano il campo elettrico possono essere eseguite con semplice comunicazione, salvo richiesta comunale di assoggettamento ad autorizzazione entro 10 giorni.

Reti elettriche: corridoi urbanistici e obiettivi di qualità

I Comuni devono individuare negli strumenti urbanistici, in coerenza con il PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee e impianti elettrici con tensione pari o superiore a 15.000 volt. I gestori delle reti devono presentare entro 60 giorni i programmi di sviluppo e poi aggiornarli ogni anno entro il 31 gennaio. La pianificazione urbanistica deve perseguire l’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed edifici con permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.

Risanamento e catasto delle linee elettriche

Gli enti gestori delle reti con tensione fino a 150.000 volt devono presentare alla Provincia un piano di risanamento per gli impianti non conformi ai limiti statali; il piano è approvato previo parere di Comune, ARPA e AUSL ed è dichiarato di pubblico interesse, urgente e indifferibile. Per impianti che interessano più province è prevista un’approvazione con intesa tra le Province interessate. Per tensioni superiori a 150.000 volt il gestore attiva la procedura di risanamento secondo la disciplina statale richiamata. È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione pari o superiore a 15.000 volt; i gestori devono trasmettere entro 6 mesi la mappa completa dello sviluppo delle reti.

Vigilanza, sanzioni e misure coercitive

La vigilanza e il controllo sono esercitati dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, con il supporto di ARPA e AUSL; la stessa autorità irroga e introita le sanzioni. Sono previste sanzioni amministrative per il superamento dei limiti, per la mancata presentazione dei piani di risanamento, per l’installazione senza autorizzazione o in difformità, per il mancato rispetto del termine degli impianti mobili e per la violazione delle prescrizioni autorizzative. In caso di reiterazione sono previsti il divieto d’uso dell’impianto, la sospensione dell’autorizzazione e, nei casi previsti, la revoca.

Misure transitorie, semplificazione e contributi

È previsto uno sportello unico per le domande di autorizzazione relative agli impianti radio-TV e di telefonia mobile, e le autorizzazioni possono essere ricomprese nella concessione edilizia. Per gli elettrodotti già autorizzati ma non ancora appaltati alla data di entrata in vigore, operano le nuove regole urbanistiche; inoltre, per un massimo di tre anni, le concessioni edilizie devono rispettare i criteri regionali sui corridoi. La Regione può concedere contributi fino al 50% delle spese ammissibili per i piani di risanamento delle sole emittenti locali, in presenza di rilevanti interessi pubblici e secondo il regime de minimis.

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