Prescrizioni e divieto del Garante n. 681 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo della madre di un minore infraquattordicenne per la pubblicazione, da parte del padre, di una fotografia del figlio sul proprio profilo Facebook. L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse illecito perché effettuato in assenza del consenso di entrambi i genitori, necessario per la pubblicazione di immagini di minori sotto i 14 anni anche in caso di affidamento condiviso. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento, disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del minore senza il doppio consenso, e ammonito il resistente.
Ammonimento e divieto al sig. XX per la pubblicazione su Facebook della foto del figlio minore senza il consenso di entrambi i genitori
Ammonimento e divieto di ulteriore trattamento dell’immagine di un minore pubblicata su Facebook senza il consenso di entrambi i genitori
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato dalla madre di un minore infraquattordicenne nei confronti del padre, che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto del figlio. Il procedimento trae origine dalla contestazione della liceità di tale pubblicazione, avvenuta nonostante il preventivo interpello della reclamante per la rimozione dell’immagine.
Origine del reclamo e difese delle parti
La reclamante ha sostenuto che la pubblicazione sui social network di immagini ritraenti un minore richiede il consenso esplicito di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche in presenza di affidamento condiviso. Ha inoltre evidenziato che la didascalia associata all’immagine e la scelta di renderla pubblica incidevano sulla riservatezza del minore e della famiglia.
Il resistente ha affermato di essere legittimato alla pubblicazione perché il figlio era in affidamento condiviso e ha sostenuto che la foto non fosse lesiva, né della reputazione né del decoro del minore, aggiungendo che l’immagine non era nitida.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha richiamato:
- l’art. 2-quinquies del Codice, che in attuazione dell’art. 8, par. 1, GDPR riconosce al minore che ha compiuto 14 anni la facoltà di esprimere un valido consenso, mentre per i minori infraquattordicenni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 8 del GDPR;
- l’art. 58, par. 2, lett. b) e f), GDPR, per l’adozione rispettivamente dell’ammonimento e del divieto di trattamento.
Nel provvedimento è stato anche ricordato che, secondo la giurisprudenza citata, la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori anche in caso di affidamento condiviso.
Valutazione del Garante
Nel caso concreto, il Garante ha rilevato che:
- il minore ritratto era infraquattordicenne;
- il resistente aveva pubblicato la foto tramite il proprio profilo Facebook;
- l’immagine era nitida e consentiva l’identificazione agevole dei soggetti ritratti;
- la pubblicazione era avvenuta senza l’autorizzazione della madre, quindi in assenza del consenso di entrambi i genitori.
Da ciò l’Autorità ha desunto la mancanza di un’idonea base giuridica del trattamento e ha qualificato la condotta come violazione del principio di liceità del trattamento, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli artt. 6 e 8 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice.
Misure adottate
Il Garante ha quindi:
- dichiarato l’illiceità del trattamento;
- disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, fatta eccezione per la mera conservazione, anche ai fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
- applicato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, la misura dell’ammonimento nei confronti del resistente.
La scelta dell’ammonimento è stata ritenuta proporzionata in considerazione del fatto che il resistente non aveva precedenti contestazioni e non risultavano provvedimenti precedenti nei suoi confronti.
Adempimenti successivi e rimedi
È stata disposta l’annotazione delle misure nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e del regolamento interno del Garante richiamato nel provvedimento.
L’Autorità ha inoltre invitato il destinatario, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare completa attuazione al provvedimento. È stato infine ricordato che avverso il provvedimento è proponibile opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo della madre del minore, che lamentava la pubblicazione sui social network, da parte del padre, di una foto raffigurante il figlio infraquattordicenne. La reclamante aveva già chiesto la rimozione della foto, senza esito.
Difese del resistente e replica della reclamante
Il resistente ha sostenuto di poter pubblicare l’immagine in quanto il minore era in affidamento condiviso e la foto non ledeva decoro o reputazione. La reclamante ha replicato che per la pubblicazione di fotografie di minori sui social è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso, e ha contestato la rilevanza della didascalia e la nitidezza dell’immagine.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante ha rilevato che il minore ritratto era infraquattordicenne, che la foto era nitida e identificabile, e che la pubblicazione era avvenuta senza l’autorizzazione della madre. Ha quindi concluso che mancava un’idonea base giuridica, con violazione del principio di liceità del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR, nonché degli artt. 6 e 8 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice.
Provvedimenti adottati
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha disposto ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, fatta salva la mera conservazione anche per eventuali utilizzi in giudizio, e ha applicato l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo la misura proporzionata in considerazione dell’assenza di precedenti contestazioni.
Ulteriori conseguenze e rimedi
Il Garante ha disposto l’annotazione delle misure nel registro interno dell’Autorità e ha invitato il destinatario, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. È stata inoltre ricordata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro i termini di legge.
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