Risoluzione n. 12 del 18/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia conferma che i redditi e i cespiti di fonte estera rientrano nell'imposta sostitutiva di €100.000 prevista dall'art.24‑bis TUIR anche se gli strumenti sono custoditi, gestiti o amministrati da intermediari italiani o i proventi transitano in Italia. Le plusvalenze sono considerate di fonte italiana solo se i titoli o i beni si trovano in Italia. Per le polizze estere LPS ai neo residenti non sono dovute l'imposta sulle riserve matematiche (IRM) né l'IVCA; i neo residenti sono esentati dall'obbligo di compilare il quadro RW ma restano gli obblighi di comunicazione degli intermediari (trasferimenti, Archivio dei Rapporti Finanziari) e gli adempimenti antiriciclaggio. L'imposta di bollo si applica secondo le norme vigenti e l'imposta sulle successioni è dovuta solo sui beni esistenti nello Stato.
Servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo residenti.
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