Risoluzione n. 9 del 10/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che le variazioni in diminuzione derivanti da accordi di ruling patent box per gli anni 2015 e 2016 possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative a favore relative al 2016, se non è stata richiesta la restituzione; tali variazioni soggiacciono alle aliquote IRPEF/IRES e IRAP 2016. Per la deduzione forfettaria IRAP ai fini IRES (art.6 DL 185/2008) si applica il principio di cassa: la riduzione della deduzione deve essere imputata nel periodo d'imposta in cui il credito IRAP emerso con la dichiarazione integrativa a favore diventa utilizzabile. Le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione dei principi indicati.
Variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016; criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”
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