Risoluzione n. 15 del 2/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il credito d'imposta per le retribuzioni del personale di bordo previsto dall'art. 4, c.1 del D.L. n. 457/1997 spetta solo ai soggetti che producono reddito d'impresa assoggettabile a imposizione in Italia; pertanto i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono esclusi dal beneficio anche per i periodi anteriori alla modifica introdotta dalla Legge europea 2017, la quale ha poi esteso l'agevolazione ai residenti e ai non residenti con stabile organizzazione che utilizzano navi iscritte in registri UE/SEE.
Credito d'imposta art. 4, comma 1, D.L. 30/12/1997 n. 457 – requisito della stabile organizzazione in Italia
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