Cassazione Civile, Ordinanza n. 12145/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso il giudizio tra il contribuente e l'agente della riscossione. In sede di legittimità il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma non ha depositato il ricorso e gli altri atti nei termini di legge previsti dall'art. 369 c.p.c. La controparte, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso e aver notificato il controricorso, ha chiesto l'iscrizione a ruolo del processo proprio per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi non il merito della pretesa tributaria, ma la validità processuale del ricorso per cassazione e i poteri del controricorrente di attivarsi per ottenere la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il controricorrente, una volta notificato il ricorso e il controricorso, può chiedere l'iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare improcedibile il ricorso principale quando il ricorrente non abbia depositato il ricorso e gli atti ex art. 369 c.p.c. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il mancato deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso
il potere di contraddire del controricorrente comprende la facoltà di chiedere l'iscrizione a ruolo per ottenere la declaratoria di improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Il controricorrente che abbia ricevuto la notifica del ricorso e abbia notificato controricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo del processo per sollecitare la declaratoria di improcedibilità, poiché tale iniziativa rientra nel potere di contraddire ex art. 370 c.p.c.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e consente di attestare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →