Sentenza n. 482/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste n. 204/2025, depositata e resa pubblica il 4.12.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 193/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.12.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché dalla documentazione risultava che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato; ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste n. 204/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 204/2025, depositata il 4 dicembre 2025 e notificata all'Amministrazione il 9 dicembre 2025. Il titolo era passato in giudicato per mancata impugnazione. La domanda di ottemperanza è stata proposta a fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;
L'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione della domanda comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione ottempera solo dopo la proposizione del ricorso per l'esecuzione del giudicato, le spese processuali possono essere poste a suo carico, con rimborso del contributo unificato.
Come è indicizzato
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