Risposta n. 3 del 9/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Banca sostiene che il contributo sia un sussidio/borse di studio per fini di studio o addestramento professionale rientrante nell'art.50 c.1 lett.c TUIR; ritiene dunque di dover operare la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF e che la percezione del contributo non configuri la causa ostativa al regime forfetario.
Contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso propedeutico alla prova di abilitazione per consulente finanziario - inquadramento ai fini IRPEF e ai fini dell'applicabilità del regime forfetario (art.50 c.1 lett.c TUIR; art.1 c.57 lett.d-bis legge 190/2014)
Il quesito
Se il contributo mensile erogato ai partecipanti al corso (1.300 euro per 6 mesi) costituisca reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 c.1 lett.c TUIR e se i percettori, qualora in seguito divengano agenti con mandato di agenzia, possano applicare il regime forfetario non essendo integrata la causa ostativa di art.1 c.57 lett.d-bis legge 190/2014.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che il contributo è qualificabile come reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 c.1 lett.c TUIR e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF. Inoltre, la percezione di tale contributo non integra la causa ostativa di cui all'art.1 c.57 lett.d-bis; pertanto i percettori che successivamente intraprendano attività con mandato di agenzia potranno accedere al regime forfetario se rispettano gli altri requisiti. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti, fatti salvi eventuali controlli successivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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