Risposta n. 5 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che sia il SIPP sia l IPP siano forme di previdenza complementare con chiara funzione previdenziale; pertanto le somme percepite dovrebbero essere considerate redditi da pensione ai sensi dell articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, i redditi e le plusvalenze interne non devono essere imputati al contribuente e le posizioni non sarebbero soggette a IVAFE.
Piani pensionistici Self-Invested Personal Pension (SIPP) e International Pension Plan (IPP) - natura previdenziale
Il quesito
Il contribuente, trasferitosi in Italia, chiede se SIPP (UK) e IPP (trust regolato da legge di Hong Kong) si qualifichino come schemi pensionistici ai fini fiscali italiani e, in caso affermativo, se le distribuzioni siano tassabili ai sensi dell articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, se i redditi/plusvalenze prodotti all interno degli schemi non siano imponibili in capo al contribuente e se tali posizioni siano esenti da IVAFE.
Il parere dell’Agenzia
L Agenzia delle Entrate conferma che, alla luce della documentazione e della normativa, sia il SIPP sia l IPP hanno natura previdenziale rilevante ai fini fiscali italiani; le prestazioni erogate rientrano nei redditi di cui all articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir e sono quindi imponibili in Italia, mentre i redditi e le plusvalenze generate dalla gestione dei beni negli schemi non costituiscono reddito imponibile in capo al contribuente. Inoltre, ai sensi della prassi (circolare 28/E/2012), le forme di previdenza complementare estera non sono soggette ad IVAFE.
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