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Decreto dirigenziale n. 239 del 06/10/2021

Rinnovo dell'autorizzazione del RINA Services SpA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rinnova per quattro anni l’autorizzazione di RINA Services S.p.a. a svolgere attività di ispezione e controllo sul naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. L’atto disciplina le attività autorizzate, i riferimenti normativi settoriali per navi mercantili, unità da pesca, unità da diporto e unità passeggeri, nonché gli obblighi di informazione, riservatezza, uso di ispettori, monitoraggio ministeriale e condizioni di revoca o sospensione. È inoltre previsto che l’autorizzazione venga meno automaticamente se cessa l’autorizzazione parallela ai sensi del d.lgs. n. 104/2011 per le navi rientranti nelle convenzioni internazionali.

Rinnovo dell'autorizzazione a RINA Services S.p.a. per le attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali

Rinnovo dell’autorizzazione a RINA Services S.p.a. per il naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali

Il decreto rinnova l’autorizzazione già rilasciata a RINA Services S.p.a. per svolgere attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. L’atto si fonda sul d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, e sui criteri tecnici richiamati nella nota ministeriale del 23 aprile 2012, definendo in modo puntuale attività consentite, obblighi operativi, controlli ministeriali e condizioni di efficacia dell’autorizzazione.

Base normativa e presupposti dell’istruttoria

La premessa ricostruisce l’iter amministrativo: il precedente decreto dirigenziale n. 222 del 16 dicembre 2016, l’istanza di rinnovo presentata da RINA Services S.p.a. l’8 settembre 2020, gli aggiornamenti documentali trasmessi nel 2020 e nel 2021, i pareri richiesti al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le integrazioni richieste a seguito dell’istruttoria. Viene dato atto che, all’esito delle verifiche, la documentazione è stata ritenuta soddisfacente e l’organismo ha mantenuto i requisiti per l’autorizzazione.

Attività autorizzate e riferimenti normativi

L’articolo 2 individua le attività di ispezione e controllo che RINA può svolgere per il naviglio non soggetto alle convenzioni internazionali:

  • accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità;
  • assegnazione della linea di massimo carico;
  • stazzatura delle navi;
  • sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
  • prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
  • controllo tecnico delle costruzioni navali e dell’esercizio della navigazione;
  • ulteriori attività connesse al ruolo di organismo tecnico autorizzato, incluse quelle relative a impianti, dotazioni ed equipaggiamenti di bordo.

Per ciascun comparto sono richiamate le norme tecniche e di sicurezza applicabili: per le navi mercantili la legge 5 giugno 1962, n. 616 e il d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, nonché le disposizioni specifiche sulla stazzatura; per le unità da pesca il Titolo V del d.P.R. n. 435/1991, il d.m. 5 agosto 2002, n. 218 e il d.lgs. 18 dicembre 1999, n. 541; per le unità da diporto il d.m. 29 luglio 2008, n. 146 e il d.m. 4 aprile 2005, n. 95; per le unità passeggeri adibite a navigazione nazionale il d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45.

Condizioni generali di esercizio

L’autorizzazione è espressamente collegata al permanere dell’autorizzazione di RINA ai sensi del d.lgs. n. 104/2011 per i servizi di certificazione statutaria delle navi rientranti nelle convenzioni internazionali: se tale titolo viene meno, l’autorizzazione oggetto del decreto si estingue di diritto.

RINA deve inoltre:

  • mantenere aggiornata la conoscenza delle implicazioni della flotta nazionale attraverso un apposito comitato;
  • fornire supporto tecnico specialistico al Ministero tramite la struttura centrale di Genova;
  • disporre di unità operative e personale tecnico esclusivo qualificato su tutto il territorio di competenza delle direzioni marittime;
  • non svolgere attività che possano generare conflitti di interesse.

Obblighi informativi verso l’amministrazione

Il decreto impone un intenso flusso informativo a carico dell’organismo autorizzato. In particolare, al rilascio dell’autorizzazione RINA deve trasmettere l’elenco ufficiale, aggiornato semestralmente, delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato ad operare, con dati quali IMO, RINA, nome nave, compartimento, matricola, GT/SL, Toca sì/no, organismo di classe precedente, data di entrata in classe, altra società di classifica, nome armatore, servizio nave e data costruzione.

Con frequenza annuale devono essere inviati in lingua italiana, in forma cartacea o elettronica, le norme, i regolamenti e le procedure operative riferite alle attività autorizzate. RINA deve inoltre garantire alla Direzione generale l’accesso diretto e gratuito alle banche dati pertinenti, anche tramite il proprio sito web, e pubblicare sul proprio sito le informazioni sulle nuove norme o sulle modifiche normative, consentendo osservazioni ministeriali entro trenta giorni.

Ispettori, riservatezza e responsabilità

Le attività autorizzate devono essere svolte, di regola, da ispettori alle esclusive dipendenze di RINA; in via eccezionale l’amministrazione può consentire l’impiego di ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti, previa valutazione caso per caso. In ogni caso tali prestazioni restano soggette al sistema di qualità dell’organismo.

Sia RINA sia l’amministrazione sono vincolati a obblighi di riservatezza. RINA è altresì dichiarata direttamente responsabile dell’attività svolta secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Monitoraggio ministeriale, verifiche e sanzioni

La Direzione generale effettua verifiche almeno ogni due anni, anche mediante ispezioni a campione sul naviglio interessato, con propri funzionari in funzione di auditor. La frequenza può essere modulata in base agli esiti delle verifiche, ma l’intervallo non può comunque superare i due anni; l’amministrazione può inoltre disporre verifiche supplementari infra-biennali con preavviso di almeno trenta giorni.

Al termine delle verifiche viene redatto un rapporto con eventuali non conformità, osservazioni e commenti; RINA può trasmettere le proprie controdeduzioni e indicare azioni preventive e correttive entro sessanta giorni, che saranno valutate dalla Direzione generale. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate, l’amministrazione può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.

Durata, rinnovo e interpretazione

L’autorizzazione dura quattro anni dalla data del decreto, salvo il venir meno della causa di collegamento prevista dall’art. 3, comma 1. Ai fini del rinnovo, RINA deve presentare domanda almeno sei mesi prima della scadenza, con le modalità già previste dalla nota ministeriale del 23 aprile 2012.

Il decreto precisa infine che l’interpretazione dell’atto è regolata dalla normativa vigente nello Stato italiano, con richiamo espresso al d.lgs. n. 104/2011, alla legge n. 616/1962 e al d.P.R. n. 435/1991.

Punti principali

Rinnovo dell'autorizzazione

Viene rinnovata a RINA Services S.p.a. l’autorizzazione all’esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, a seguito di istruttoria positiva e verifica della permanenza dei requisiti.

Attività autorizzate e normativa di riferimento

Il decreto elenca le tipologie di attività consentite: accertamento e controllo della navigabilità, linea di massimo carico, stazzatura, sicurezza e prevenzione incendi, controllo tecnico delle costruzioni navali e delle dotazioni di bordo. Per ciascuna categoria di naviglio sono richiamate le norme nazionali applicabili, incluse quelle per navi mercantili, pesca, diporto e passeggeri.

Condizioni, informazioni e controlli

Sono previsti obblighi di aggiornamento delle informazioni e delle banche dati, trasmissione annuale delle norme e procedure operative, collaborazione con il Ministero, disponibilità di ispettori qualificati e controlli ministeriali almeno biennali, con facoltà di verifiche supplementari e possibilità di sospensione o revoca in caso di irregolarità.

Durata e rinnovo

L’autorizzazione ha durata di quattro anni dalla data del decreto, salvo cessazione per venir meno dell’autorizzazione correlata prevista dal d.lgs. n. 104/2011. Per il rinnovo, RINA deve presentare domanda almeno sei mesi prima della scadenza.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimonavigazione internasicurezza della navigazionecertificazione e controlliamministrazione pubblica

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