L.R. Toscana 45/2003
Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina in Toscana le “strade” turistiche dei prodotti agricoli di qualità, con riconoscimento regionale, comitati promotori/gestori, contributi per segnaletica, centri informativi ed eventi, monitoraggio annuale e regolamento attuativo. Le disposizioni decorrono dall’entrata in vigore del regolamento regionale; da tale data sono abrogate le precedenti leggi sulle strade del vino, fatti salvi i procedimenti in corso.
Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità in Toscana
Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
La legge della Regione Toscana disciplina la valorizzazione territoriale e turistica delle produzioni vitivinicole, olivicole e delle altre produzioni agricole e agroalimentari di qualità. Il provvedimento costruisce un sistema di “strade” segnalate e riconosciute dalla Regione, fondato sulla collaborazione tra imprese, enti locali e soggetti del territorio.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina mira a valorizzare i territori caratterizzati da produzioni riconosciute ai sensi delle normative richiamate, tra cui denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, biologico, prodotti tradizionali e produzioni integrate. La promozione delle strade si inserisce nelle politiche di sviluppo rurale e punta a qualificare l’offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra imprese.
Definizione delle strade e loro caratteristiche
Le strade sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture di trasformazione aperte al pubblico e beni di interesse ambientale e culturale. Ciascuna strada configura un itinerario turistico in aree sub-regionali, finalizzato alla valorizzazione del territorio e delle relative produzioni.
Le strade possono comprendere:
- un centro di informazione sulle attività, produzioni e sul territorio interessato;
- un centro espositivo e di documentazione dedicato alla vite e al vino, all’olivo e all’olio, agli altri prodotti valorizzati e alla civiltà contadina;
- spazi espositivi e di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici.
Riconoscimento, istituzione e integrazione delle strade
Le nuove strade sono istituite nei territori in cui non siano già presenti strade del vino riconosciute alla data di entrata in vigore della legge. Le strade del vino già riconosciute conservano il riconoscimento ottenuto.
Le strade del vino esistenti possono essere integrate con itinerari e prodotti ulteriori, in particolare per valorizzare l’olio extravergine di oliva e le altre produzioni agricole e agroalimentari di qualità, purché sia պահպանuta l’unitarietà del percorso originario. Le strade riconosciute possono inoltre associarsi a livello regionale per promuovere il sistema complessivo.
Denominazione delle strade
Ogni strada deve assumere una denominazione che riporti il nome del prodotto o dei prodotti valorizzati e il nome geografico della zona interessata dal percorso.
Quando una strada del vino già riconosciuta viene integrata con nuovi prodotti, può modificare la propria denominazione e può indicare itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente.
Comitato promotore e procedimento di riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento della strada è istituito un comitato promotore, composto da aziende agricole singole o associate rappresentative dei prodotti valorizzati, secondo i criteri del regolamento attuativo. Gli enti locali interessati possono partecipare al comitato; possono inoltre aderirvi altri soggetti del territorio, tra cui imprese di trasformazione, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori, consorzi di tutela, camere di commercio e altri operatori o istituzioni interessati agli obiettivi della legge.
Il comitato promotore presenta alla Giunta regionale la domanda di riconoscimento e il disciplinare per la realizzazione e gestione della strada. La Giunta decide entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. È prevista la revoca del riconoscimento in caso di gravi inadempienze nella gestione.
Comitato di gestione e funzioni operative
Entro 60 giorni dal riconoscimento, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. Si tratta di un organismo associativo senza scopo di lucro, basato su regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.
Il comitato di gestione:
- realizza e gestisce la strada secondo legge e regolamento;
- diffonde la conoscenza della strada con i produttori e gli altri soggetti interessati;
- promuove l’inserimento della strada negli strumenti di promozione economica;
- vigila sul buon funzionamento;
- cura i rapporti con le istituzioni e può promuovere attività didattico-formative con le scuole;
- può gestire direttamente, o affidare ai comuni e alle unioni di comuni, il centro di informazione, il centro espositivo/documentazione e gli spazi espositivi;
- presenta le domande di contributo previste per alcuni interventi;
- riceve le adesioni dei soggetti interessati.
Se il centro espositivo e di documentazione non è gestito direttamente dal comitato, il relativo responsabile ne fa parte. In caso di integrazione di una strada del vino con nuovi prodotti, il comitato deve presentare una nuova proposta di disciplinare e viene integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti.
Contributi finanziari e interventi agevolabili
La Regione concede contributi per la realizzazione delle finalità della legge, in particolare per:
- segnaletica delle strade;
- allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e degli spazi espositivi secondo gli standard di qualità;
- adeguamento agli standard di qualità previsti dal regolamento;
- realizzazione o adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri negli stabilimenti di lavorazione e trasformazione, per consentire le visite durante la lavorazione;
- attività di comunicazione per valorizzare le singole strade o le strade associate;
- interventi di animazione per una sagra annuale della strada finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari.
I contributi sono erogati con gli strumenti e secondo le modalità previste dalla disciplina regionale sugli interventi in agricoltura e sviluppo rurale.
Monitoraggio e relazioni annuali
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione consuntiva sugli interventi realizzati e finanziati nell’anno precedente. La relazione deve includere, tra l’altro, l’elenco delle strade istituite, la composizione dei relativi comitati, le eventuali integrazioni delle vecchie strade del vino con nuovi prodotti e le modifiche di denominazione con gli itinerari aggiunti.
Competenze di comuni e province
Su richiesta dei comitati di gestione, le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per installare la segnaletica lungo le strade, secondo la normativa vigente. Comuni e province devono inoltre segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nella gestione.
Regolamento attuativo
La legge rinvia a un regolamento regionale di attuazione, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina, in particolare:
- requisiti di partecipazione e rappresentatività dei comitati promotori;
- requisiti per l’eventuale integrazione dei comitati di gestione;
- immagine coordinata e segnaletica, anche con riferimento al codice della strada;
- standard minimi di qualità di strada, aderenti, centri e spazi espositivi;
- caratteristiche e ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
- tipologia delle iniziative di comunicazione;
- caratteristiche degli interventi di animazione;
- linee guida del disciplinare;
- modalità di presentazione delle domande di riconoscimento e di finanziamento;
- casi di revoca del riconoscimento e dei contributi;
- tempi e modalità di invio delle relazioni annuali e della documentazione amministrativo-finanziaria.
Decorrenza, abrogazioni e regime transitorio
L’efficacia delle disposizioni della legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. Da tale data sono abrogate la legge regionale 13 agosto 1996, n. 69, e la legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6, che disciplinavano le precedenti strade del vino.
Restano salvi i procedimenti in corso alla data di efficacia della nuova disciplina, che si concludono secondo la normativa previgente.
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