L.R. Toscana 42/2003
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 32/2002, introducendo disposizioni poi in parte colpite da illegittimità costituzionale limitatamente al coinvolgimento di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; la Giunta deve adottare il regolamento previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche al testo unico regionale toscano in materia di educazione, istruzione, formazione e lavoro
Modifiche al testo unico regionale toscano in materia di educazione, istruzione, formazione e lavoro
La legge regionale Toscana 4 agosto 2003, n. 42 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (l.r. 32/2002), modificandone alcuni contenuti e rinviando a un regolamento attuativo della Giunta regionale. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Toscana.
Oggetto delle modifiche
La legge introduce modifiche alla l.r. 32/2002 tramite gli articoli 1 e 2, i cui testi sono riportati come inserimenti nella normativa previgente. Il contenuto puntuale degli articoli modificativi non è integralmente riprodotto nel testo fornito, ma risulta che una parte delle innovazioni riguarda l’inserimento dell’art. 22-bis e dell’art. 22-ter nel testo unico regionale.
Effetti della pronuncia della Corte costituzionale
È richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale, nella parte in cui l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, include tra i destinatari della disciplina e del regolamento previsti dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali presenti nel territorio regionale. La stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 1.
Entrata in vigore e attuazione regolamentare
Le modifiche alla l.r. 32/2002 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La Giunta regionale deve adottare il regolamento previsto dall’art. 22-bis, inserito dalla legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Rilievo operativo
L’atto ha natura sostanzialmente modificativa e attuativa di una disciplina regionale settoriale. Per l’operatore giuridico, il dato più rilevante è che la validità dell’intervento è stata in parte ridimensionata dalla pronuncia costituzionale, con esclusione delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali dall’ambito applicativo della disciplina richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ago 2003L.R. Toscana 40/2003
- Legge · 4 ago 2003L.R. Toscana 41/2003
- Legge · 5 ago 2003L.R. Toscana 45/2003
- Legge · 5 ago 2003L.R. Toscana 44/2003
- Legge · 5 ago 2003L.R. Toscana 43/2003
- Legge · 29 lug 2003L.R. Toscana 38/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →