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Legge

L.R. Toscana 43/2003

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 )

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 5 agosto 2003, n. 43 modifica in modo esteso la l.r. 52/1999 su titoli edilizi, controlli nelle zone sismiche, contributo di concessione, sanzioni e vigilanza urbanistico-edilizia. Contiene norme transitorie per procedimenti già avviati e abroga gli artt. 9 e 10 della l.r. 39/1994. Entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina toscana su concessioni, autorizzazioni, denunce edilizie e controlli urbanistico-edilizi

Modifiche alla disciplina edilizia e urbanistica toscana

La legge regionale Toscana n. 43 del 2003 interviene in modo organico sulla l.r. 52/1999, aggiornandone numerose disposizioni in materia di concessioni, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, controlli nelle zone soggette a rischio sismico, contributo di concessione, sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. Il testo consolidato risultante va letto come modifica della disciplina previgente, non come normativa autonoma di settore.

Ambito materiale delle modifiche

L’intervento legislativo riguarda numerosi profili della disciplina edilizia regionale, tra cui:

  • titoli abilitativi e procedure edilizie;
  • controlli e disciplina nelle aree a rischio sismico;
  • contributo di concessione;
  • vigilanza e sanzioni in materia urbanistico-edilizia;
  • disposizioni connesse alla destinazione d’uso degli immobili.

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana.

Disciplina risultante dalla riscrittura della l.r. 52/1999

La legge modifica o sostituisce in modo puntuale una serie ampia di articoli della l.r. 52/1999, inclusi inserimenti di nuovi articoli e abrogazioni interne. Poiché il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle singole modifiche, il provvedimento va inteso come aggiornamento complessivo della disciplina vigente al 2003 su:

  • presentazione e gestione delle domande di concessione o autorizzazione edilizia;
  • denunce di inizio attività;
  • regole procedurali e controlli;
  • sanzioni e provvedimenti ripristinatori;
  • disciplina del contributo di concessione e relativi aspetti amministrativi.

Norme transitorie

La legge detta due regole transitorie di particolare rilievo:

  • se l’annullamento previsto dall’art. 35 della l.r. 52/1999 era già stato disposto prima dell’entrata in vigore della nuova legge e a tale annullamento erano seguiti provvedimenti ripristinatori o sanzionatori non ancora eseguiti, oppure ancora impugnabili o già impugnati, si applica l’art. 35 nel testo modificato dalla legge del 2003, con eventuale ritiro degli atti già adottati;
  • alle domande di concessione, autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività presentate prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della presentazione, salvo la possibilità per gli interessati di ripresentare una nuova domanda o denuncia conforme alla nuova disciplina.

Abrogazioni

La legge abroga gli articoli 9 e 10 della l.r. Toscana 23 maggio 1994, n. 39, relativa al mutamento di destinazione d’uso degli immobili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Fino a quel momento continua ad applicarsi la l.r. 52/1999, come già modificata dalla l.r. 13/2002.

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