Deliberazione n. 20 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione tramite piattaforma digitale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 16 gennaio 2025, l’atto urgente adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva;
- l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, richiamato per le osservazioni presentate.
Origine della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso la piattaforma Telegram da essa indicata. La segnalazione era protocollata presso l’Ufficio del Garante con un numero omissato nel testo disponibile.
Misure urgenti adottate l’8 gennaio 2025
Con determinazione n. 5 dell’8 gennaio 2025, il dirigente competente ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.
Valutazione e ratifica finale
Preso atto della nota di trasmissione dell’8 gennaio 2025, delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il dispositivo riguarda quindi esclusivamente la conferma dell’intervento urgente volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale disponibilità probatoria per un periodo limitato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La decisione trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio di diffusione su piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione indicava Telegram come piattaforma coinvolta e chiedeva l’intervento dell’Autorità.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza la determinazione n. 5 dell’8 gennaio 2025. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione, per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ha preso atto della determinazione dirigenziale, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha quindi ratificato il provvedimento urgente già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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