Risoluzione n. 115 del 16/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6846 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto agli enti previdenziali dall’art. 4, comma 6-bis, del D.L. 66/2014. Il credito riguarda la differenza tra ritenute e imposte sostitutive al 26% e quelle calcolate al 20% sui redditi finanziari del periodo 1° luglio-31 dicembre 2014, è indicato in dichiarazione dei redditi 2014, non concorre al reddito e può essere compensato dal 1° gennaio 2015 senza i limiti ordinari previsti da altre norme.
Istituzione del codice tributo 6846 per la compensazione del credito d’imposta degli enti previdenziali
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta degli enti previdenziali
La risoluzione disciplina le modalità operative per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli enti previdenziali dall’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il documento individua il relativo codice tributo e ne definisce l’impiego in sede di versamento.
Quadro normativo del credito d’imposta
Il credito è previsto in attesa dell’armonizzazione, a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il credito d’imposta è determinato come differenza tra:
- l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi;
- l’ammontare delle medesime ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.
Regime fiscale del credito
Il comma 6-bis dell’articolo 4 stabilisce che il credito d’imposta:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Utilizzo in compensazione e limiti esclusi
Il credito può essere utilizzato dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La norma precisa inoltre che al credito non si applicano:
- i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6846: “Credito d’imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell’art. 4, c. 6-bis, D. L. n. 66/2014”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6846 deve essere indicato nella sezione Erario, in corrispondenza degli importi esposti nella colonna "importi a credito compensati".
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
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