L.R. Liguria 32/2004
Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) come strumento legale di conoscenza degli atti regionali, oggi in formato digitale e telematico. Regola contenuti, struttura in quattro parti, modalità e tempi di pubblicazione, costi, supplementi, rettifiche e banca dati normativa. È in gran parte ancora vigente, ma alcune previsioni interne sono abrogate o superate.
Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
La legge disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), quale strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti pubblicati. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e oggi è impostata soprattutto sulla pubblicazione digitale e sulla diffusione telematica.
Natura, funzione e gestione del BURL
Il BURL costituisce il mezzo ufficiale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e degli atti inseriti nel bollettino, ferme restando le ulteriori forme di pubblicità previste dall’ordinamento. La pubblicazione è curata dalla Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione del bollettino.
Redazione digitale, consultazione e conservazione
Il bollettino è redatto in forma digitale e diffuso telematicamente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Liguria, con modalità idonee a garantirne autenticità, integrità e conservazione. La consultazione è libera e gratuita. È prevista anche la consultazione presso gli uffici regionali e presso gli uffici rapporti con il pubblico degli enti locali liguri. Su richiesta può essere rilasciata una stampa del BURL, previo pagamento del contributo previsto per l’estrazione di copie di atti amministrativi; è inoltre possibile richiederne l’invio postale, dietro pagamento della quota di spedizione stabilita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Una copia cartacea di ciascun fascicolo è conservata dalla struttura consiliare che cura la redazione.
Articolazione e contenuti delle quattro parti
Il BURL è articolato in quattro parti, in ragione della tipologia degli atti pubblicati.
Parte prima
Nella prima parte sono pubblicati:
- lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- le leggi e i regolamenti regionali;
- le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative alle leggi regionali, alle leggi statali o di altre regioni impugnate dalla Regione Liguria, ai conflitti di attribuzione con la Regione e alle ordinanze che sollevano questioni di legittimità costituzionale su leggi regionali;
- comunicazioni e atti relativi a referendum abrogativi di leggi o provvedimenti regionali;
- estremi di leggi, decreti e altri atti dello Stato di particolare interesse per la Regione, nonché di atti dell’Unione europea di interesse regionale.
Le ipotesi di cui a Statuto, leggi/regolamenti regionali e atti della Corte costituzionale sono pubblicate integralmente.
Parte seconda
Nella seconda parte sono pubblicati:
- deliberazioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza;
- decreti del Presidente della Giunta regionale;
- decreti dei direttori generali e dei dirigenti regionali;
- comunicati ufficiali degli organi regionali di interesse generale;
- circolari applicative di leggi o atti amministrativi regionali;
- atti di enti locali, enti pubblici o altri enti/ ორგანi la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti statali o regionali.
La pubblicazione di alcuni atti avviene solo se prevista espressamente da legge o regolamento, o in presenza di una motivata esigenza di pubblica conoscenza. Di regola gli atti sono pubblicati per estratto o per sunto, salvo diversa previsione; il testo sintetico è redatto dal soggetto richiedente la pubblicazione.
Parte terza
La terza parte è divisa in due sezioni:
- nella prima sono pubblicati gli statuti degli enti locali della Regione e le loro modificazioni;
- nella seconda, per estratto e a cura del richiedente, sono pubblicate le relazioni annuali del Difensore civico regionale e dei Difensori civici provinciali e comunali.
Parte quarta
La quarta parte è divisa in due sezioni:
- nella prima sono pubblicati bandi di concorso, bandi di gara, bandi e avvisi per borse di studio, contributi, sovvenzioni e benefici economici o finanziari, altri avvisi previsti dalla legge e tariffe per servizi;
- nella seconda sono pubblicati gli accordi di programma e altri atti di procedura negoziata di interesse regionale.
Note, lavori preparatori, testi coordinati e banca dati normativa
In calce ai testi di legge possono essere pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili alla lettura delle norme. Per la conoscenza della disciplina vigente, quando leggi o regolamenti subiscono modifiche, è redatto un testo coordinato con finalità meramente informativa e senza valore legale. La Regione/Consiglio regionale cura inoltre una banca dati delle leggi regionali, accessibile liberamente e gratuitamente dal sito istituzionale, contenente testi storici, testi vigenti coordinati e la successione delle modifiche normative; anche tale banca dati ha mero carattere informativo.
Rettifiche ed errata corrige
Se il testo trasmesso per la pubblicazione contiene errori materiali, oppure il testo pubblicato non corrisponde a quello inviato, si procede alla correzione mediante avviso di rettifica o errata corrige, indicando la parte errata e la formulazione corretta. Se necessario, può essere ripubblicato l’intero testo.
Periodicità e termini di pubblicazione
Il BURL è pubblicato con periodicità settimanale, di norma il mercoledì, e comunque ogni volta che vi sia necessità. Se il mercoledì coincide con una festività, la pubblicazione avviene il primo giorno successivo non festivo. Le quattro parti sono pubblicate in fascicoli separati con distinta numerazione delle pagine. Gli atti trasmessi entro il mercoledì sono pubblicati, di norma, nel BURL di due mercoledì successivi, salvo termini diversi previsti da specifiche disposizioni o casi di motivata urgenza.
Richiesta di pubblicazione e costi
La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura consiliare competente dagli stessi organi o strutture. Per gli atti di amministrazioni ed enti non regionali occorre indicare il fondamento normativo che impone la pubblicazione. Gli atti sono pubblicati nel testo fornito dal richiedente e devono essere trasmessi nel formato e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando:
- la richiesta proviene da organi o strutture regionali;
- la pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti regionali;
- si tratta degli statuti degli enti locali.
Negli altri casi la pubblicazione è a spese del soggetto richiedente.
Supplementi
Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati supplementi quando esigenze particolari lo richiedano; essi recano lo stesso numero e la stessa data del fascicolo ordinario corrispondente. Sono comunque pubblicati su supplemento gli allegati alle leggi di bilancio annuale e pluriennale, alle variazioni di bilancio, all’assestamento e al rendiconto della Regione.
Determinazioni organizzative e tecniche dell’Ufficio di Presidenza
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono fissate le principali regole tecniche e organizzative del sistema BURL: caratteristiche del formato digitale, modalità di invio elettronico degli atti, garanzie di sicurezza e integrità, archiviazione e conservazione, continuità operativa del sistema informativo, sezione web e motore di ricerca accessibile anche ai soggetti diversamente abili, tariffe di inserzione e pagamento, costo delle copie cartacee, modalità di introito dei contributi, disciplina della diffusione telematica e tutela dei dati personali.
Direzione del BURL e disciplina finanziaria
Il direttore del BURL è un dirigente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Le entrate derivanti dall’applicazione della legge confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale, mentre gli oneri sono coperti dagli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale relativi alla composizione e stampa del BURL; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
Abrogazioni e disposizioni non più vigenti
È stata abrogata la previgente legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75, nonché ogni altra disposizione incompatibile. Nel testo consolidato risultano inoltre abrogati l’articolo relativo all’appalto e una disposizione interna su altri profili di pubblicazione, mentre la disciplina vigente è stata in più punti sostituita nel 2016 e nel 2020. L’atto nel suo complesso resta utile come disciplina del BURL, ma alcune previsioni originarie non sono più operative.
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