Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 34/2004

proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 34/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga al 31 dicembre 2005 la validità della classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla l.r. 11/1982, consentendo nel frattempo nuove classificazioni su semplice richiesta del titolare secondo la normativa vigente. Contiene inoltre modifiche alla l.r. 8/2003, poi soppresse. L’atto è oggi privo di utilità pratica ed è stato abrogato dal 2008 per le materie disciplinate dai successivi regolamenti.

Proroga della classificazione degli esercizi ricettivi e modifica della l.r. 8/2003

Proroga della classificazione degli esercizi ricettivi e modifiche alla disciplina regionale

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in materia di classificazione degli esercizi ricettivi, disponendo una proroga temporanea della validità della classificazione allora in scadenza e alcune modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8. Si tratta di una disciplina ormai superata e abrogata nei suoi ambiti di riferimento dai successivi regolamenti regionali.

Proroga del periodo di classificazione

La norma proroga il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi previsto dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2003. La nuova scadenza viene fissata al 31 dicembre 2005.

Durante il periodo di proroga:

  • è consentita la classificazione di tutte le strutture ricettive;
  • la classificazione avviene su semplice richiesta del titolare dell’esercizio;
  • si applicano i criteri previsti dalla legislazione vigente.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2003

La legge contiene anche modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8. Tuttavia, il relativo articolo risulta successivamente soppresso, per cui non permane una disciplina operativa utile ricavabile dal testo consolidato fornito.

Regime temporale e attualità della norma

La proroga produceva effetti solo fino al 31 dicembre 2005. Inoltre, l’atto risulta abrogato dall’art. 74 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti richiamati per le materie da essi disciplinate. In particolare, sono menzionati i regolamenti n. 2 del 30 gennaio 2009, n. 3 del 13 marzo 2009, n. 3 del 23 febbraio 2010 e n. 1 del 21 febbraio 2011.

Rilevanza pratica

La legge ha oggi rilievo solo storico: la proroga era limitata a un periodo già ampiamente concluso e la disciplina è stata poi superata/abrogata. Non costituisce quindi una fonte utile per applicazioni attuali in materia di classificazione degli esercizi ricettivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.