Provvedimento del 03/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina criteri, modalità e comunicazioni preventive per la chiusura d’ufficio delle partite IVA risultate inattive da almeno tre annualità, con eventuale estinzione contestuale del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive
Il provvedimento definisce le modalità applicative della chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, in attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Vengono inoltre disciplinate la comunicazione preventiva al contribuente e le possibili iniziative difensive o correttive da parte dell’interessato.
Ambito di applicazione
La chiusura d’ufficio riguarda i soggetti titolari di partita IVA che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia delle entrate, risultano non aver esercitato attività di impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.
Restano salvi i poteri ordinari di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Criteri di individuazione dei soggetti inattivi
L’individuazione delle partite IVA da chiudere avviene mediante riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria. Tali riscontri sono finalizzati a individuare i titolari di partita IVA che, nelle tre annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA oppure la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La procedura è svolta in modalità centralizzata.
Effetti per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi presenti in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze che facciano presumere l’operatività del soggetto, è prevista contestualmente anche l’estinzione del codice fiscale.
Se il soggetto ritiene non corretta tale estinzione, può rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per richiederne motivatamente la riattivazione.
Comunicazione preventiva e tutela del contribuente
Prima della chiusura d’ufficio, a ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo viene inviata una comunicazione preventiva tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente che ritenga che siano stati omessi elementi rilevanti o che siano stati valutati erroneamente i dati a suo carico può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, fornendo chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Esito dell’istruttoria degli uffici
Dopo aver verificato le argomentazioni e la documentazione prodotte dal contribuente, gli uffici possono:
- archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività;
- rigettare l’istanza con motivato diniego.
Motivazioni dell’intervento
Il provvedimento richiama la riforma introdotta dall’articolo 7-quater del decreto-legge n. 193 del 2016, che ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633 del 1972. In particolare:
- il comma 44 ha previsto la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa o attività artistiche o professionali;
- il comma 45 ha modificato l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eliminando la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Il provvedimento serve quindi a definire i criteri, le modalità di applicazione della nuova disciplina e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le fonti richiamate figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1 e 71, comma 3, lettera a);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35, comma 15-quinquies;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 5, comma 6.
Pubblicazione e data del provvedimento
È indicato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il provvedimento è datato Roma, 03/12/2019.
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